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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22952/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29/04/2025 deducendo: omissione di motivazione sulla verifica se almeno una frazione delle condotte di riciclaggio/ricettazione sia stata consumata in Italia; errata valutazione e motivazione in ordine ai criteri di giurisdizione ex art. 9 c.p. (presenza nel territorio dello Stato al momento dell'esercizio dell'azione penale); mancata prova del reato presupposto per il delitto di riciclaggio (assenza di elementi idonei a dimostrare l'appropriazione indebita come reato presupposto); e vizio per mancata o contraddittoria motivazione circa l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione della carta di circolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, pur senza una motivazione esplicita punto per punto, la Corte di appello ha fornito elementi concreti (controlli dei due imputati in Germania il 4/4/2013 con targa italiana e libretto regolare; controllo in Spagna l'8/4/2013 con targhe e libretto già sostituiti) che supportano la ricostruzione secondo cui il reato di riciclaggio è stato integralmente consumato all'estero, rendendo infondato il motivo sulla consumazione in Italia. Ha inoltre confermato che l'esistenza del reato presupposto di appropriazione indebita poteva essere ricavata dall'esposto-querela della società Centro Leasing e dalle circostanze fattuali (possesso del veicolo da parte di terzi e reimmatricolazione all'estero), senza necessità di un accertamento giudiziale preliminare del delitto presupposto. Quanto alla presenza nel territorio dello Stato (art. 9 c.p.), la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità: la Corte d'appello ha fatto riferimento al decreto che dispone il giudizio e risultava dalla vicenda processuale (detenzione e partecipazione al primo grado) la presenza dei imputati al momento dell'avvio dell'azione penale; la difesa non ha documentato il contrario. Sul tema della ricettazione della carta di circolazione, la Corte ha rilevato una contraddizione nella motivazione della Corte territoriale (pagine 6-7: prescrizione; dispositivo: difetto di giurisdizione) e ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, osservando comunque che in ogni caso nessuna affermazione di responsabilità è intervenuta per tale reato. Ricorsi respinti e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9 cod. pen.

    "Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato"

    La Corte interpreta l'art. 9 come norma che impone la presenza dell'imputato nel territorio dello Stato al momento dell'esercizio dell'azione penale (condizione di procedibilità). Tale presenza può essere anche transitoria e non richiede stabile radicamento. La prova della presenza può desumersi da atti processuali (es. decreto che dispone il giudizio, detenzione nel procedimento di primo grado).

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Il reato di ricettazione è stato esaminato con riferimento alla prescrizione e alla giurisdizione; la Corte territoriale ha ritenuto di non avere giurisdizione sul reato relativo alla carta di circolazione (o, in altra parte della motivazione, che fosse prescritto). La Cassazione ha ritenuto che nessuna responsabilità è stata affermata per tale reato e ha dichiarato inammissibile il motivo per mancanza di interesse.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte ha confermato la condanna per riciclaggio ritenendo provato che il veicolo, provento dell'appropriazione indebita, è stato oggetto di operazioni finalizzate a ostacolare l'accertamento della provenienza e che tali operazioni si sono svolte in prospettiva di trasferimento all'estero; la condotta di riciclaggio è stata quindi ritenuta integrata.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al fatto che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale in assenza di rituale richiesta; la sentenza di legittimità registra questa circostanza ma non ne fa motivo decisivo del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme indicate come basi dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o inammissibili per le ragioni esposte.

Massime di principio

  • Per delitti comuni commessi all'estero da cittadini italiani la giurisdizione italiana è subordinata alla presenza dell'imputato nel territorio dello Stato al momento dell'esercizio dell'azione penale: tale presenza è condizione di procedibilità e può essere desunta da atti processuali (es. decreto che dispone il giudizio, detenzione in altro procedimento).
  • Quando si contesta il riciclaggio, l'esistenza del reato presupposto può essere legittimamente desunta da denunce/querelas e da elementi di fatto (possesso da parte di terzi, operazioni di reimmatricolazione e trasferimento all'estero) senza che sia necessario un pregresso accertamento giudiziale del delitto presupposto.
  • La prova della consumazione di parte della condotta in territorio italiano deve emergere da elementi concreti; in mancanza di riscontri contrari, elementi fattuali oggettivi (controlli dei veicoli e documenti in altri Stati in date specifiche) possono legittimare la conclusione che il reato sia stato integralmente consumato all'estero.
  • La prescrizione e la declaratoria di difetto di giurisdizione sono istituti distinti: un giudice che dichiara difetto di giurisdizione non può dichiarare estinto per prescrizione un reato che non è di sua competenza; incongruenze tra motivazione e dispositivo possono rendere sterile l'impugnazione se la difesa non dimostra un interesse concreto.
  • Gravano sulla difesa l'onere di provare l'assenza della presenza degli imputati nel territorio dello Stato al momento dell'esercizio dell'azione penale; la mera asserzione non documentata è insufficiente.
  • In processi internazionali o con elementi esteri, il giudice può valutare complessivamente dati investigativi e processuali (controlli in altri Paesi, documentazione di trasferimenti, denunce della vittima) per ricostruire la dinamica dell'illecito e la provenienza dei beni.

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