Cassazione Penale, Sentenza n. 22617/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva rigettato l'appello volto a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le imputazioni originarie riguardavano il delitto di omicidio (art. 575 c.p.) e reati connessi agli artt. 10, 12 e 14 della L. n. 497/1974. Il motivo principale dedotto era vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 275 e 275-bis c.p.p., sotto il profilo della mancata valutazione specifica sull'idoneità della misura alternativa (arresti domiciliari con controllo elettronico) a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione circa l'adeguatezza della misura cautelare sia meramente di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità se congruentemente motivata. Il tribunale del riesame aveva fornito motivazione articolata e congrua, basata sulla estrema gravità del fatto omicidiario, sulla spiccata pericolosità sociale dell'imputato e sull'elevata intensità delle esigenze cautelari, fattori rafforzati dall'entità della condanna di primo grado (22 anni). La Corte ha inoltre osservato che il tribunale aveva esplicitato le ragioni per ritenere inadeguati gli arresti domiciliari e implicitamente l'impossibilità di efficiente impiego del braccialetto elettronico. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Norma che disciplina il giudizio di rinvio; richiamata per inquadrare il procedimento in cui il tribunale del riesame aveva deciso.
art. 575 c.p.
Delitto di omicidio: utilizzato per descrivere la gravità del fatto che giustifica l'intensità delle esigenze cautelari.
artt. 10, 12, 14 L. n. 497/1974
Norme richiamate tra le contestazioni originarie; contribuiscono alla valutazione complessiva della gravità del quadro accusatorio.
art. 275 c.p.p.
Disciplina la scelta della misura cautelare; la giurisprudenza e il collega ne richiamano l'obbligo, dopo le modifiche della legge n. 47/2015, di motivare specificamente perché le misure alternative siano inadeguate.
art. 275-bis c.p.p.
Prevede l'impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto); la Corte ha ritenuto che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari comprenda anche, implicitamente, l'impossibilità di efficiente utilizzo di tali strumenti quando ricorra il rischio di reiterazione.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Individua le esigenze cautelari di prevenzione (tutela della collettività); la Corte ha richiamato tale esigenza come centrale per valutare l'adeguatezza della misura.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Modifica l'art. 275 c.p.p.; impone al giudice l'obbligo di motivare specificamente il rifiuto di misure alternative alla custodia in carcere, obbligo che il tribunale del riesame ha ritenuto adempiuto.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicato per imporre al ricorrente il pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e le spese processuali.
art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata a un controllo di legittimità: non può riesaminare gli elementi di fatto, gli indizi o la valutazione della personalità dell'indagato se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico.
- Quando viene confermata la custodia in carcere, il giudice di merito deve spiegare specificamente perché le misure alternative, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, siano inadeguate a soddisfare le esigenze cautelari; tale obbligo è rafforzato dalle modifiche introdotte dalla L. n. 47/2015.
- La gravità del fatto, le modalità particolarmente allarmanti del reato e un'elevata pena inflitta in primo grado sono elementi che possono legittimare la valutazione di elevata pericolosità e dunque l'esigenza della misura più afflittiva.
- L'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto all'esigenza di prevenzione può essere valutata quando, sulla base di specifici elementi, vi sia fondato timore che l'imputato si sottragga agli obblighi o reiteri reati; in tali casi il ricorso al braccialetto elettronico può essere ritenuto inefficace.
- Se la disposizione di merito motiva in modo logico e dettagliato la scelta cautelare, la decisione è difficilmente attaccabile in cassazione; i ricorsi che puntano solo a una diversa valutazione del merito risultano inammissibili.
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