Cassazione Penale, Sentenza n. 22490/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 216 e 223 legge fall., per cambio di qualificazione dell'imputato da presunto amministratore di fatto a concorrente "extraneus" senza adeguata motivazione analitica sul contributo causale e sulla consapevolezza soggettiva di Petti rispetto alle singole condotte contestate (falsificazione del volume d'affari mediante fatture per operazioni inesistenti e distrazione di somme); la difesa aveva prodotto contratto di consulenza e parcelle che, secondo il ricorrente, non sono state correttamente valutate. 2) violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, perché i precedenti indicati dalla Corte deriverebbero da patteggiamenti estinti ai sensi dell'art. 445, comma 3, c.p.p., e quindi non dovrebbero valere come precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (con effetto assorbente sul secondo) perché la Corte d'appello, pur escludendo che il ricorrente fosse amministratore di fatto e riformando la responsabilità riconoscendogli ruolo di concorrente esterno, non ha adeguatamente motivato in modo analitico e compiuto in base a quali elementi probatori Petti avrebbe fornito un contributo causalmente efficiente e consapevole alle operazioni dolose e alle distrazioni patrimoniali. Inoltre la sentenza impugnata non ha fornito riscontri estrinseci alle dichiarazioni rilevanti (es. quelle del coimputato/curatore) e non ha confutato adeguatamente le prove prodotte dalla difesa (contratto di consulenza e parcelle). Per tali carenze di motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216
Riferimento al reato di bancarotta (in particolare bancarotta per distrazione/operazioni dolose) e alla possibilità di concorso da parte di soggetti estranei quando il loro apporto sia causalmente efficiente e consapevole nel determinare l'evento fallimentare
legge fallimentare, art. 223
Riferimento alla fattispecie di bancarotta impropria per operazioni dolose e alla necessità che il contributo dell'extraneus sia causale e consapevole
legge fallimentare, art. 33
La relazione del curatore fallimentare (ex art. 33 l.f.) contiene dichiarazioni che, se rese da indagati/imputati, devono essere valutate unitamente ad altri elementi a sostegno della loro attendibilità
codice di procedura penale, art. 192, comma terzo
Principio secondo cui le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato rischiano di essere considerate congiuntamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; la Corte ha richiamato la necessità di riscontri estrinseci per dichiarazioni del curatore/coimputato
codice di procedura penale, art. 445, comma 3
Norma che disciplina l'estinzione del procedimento penale per effetto del patteggiamento e il possibile effetto sull'efficacia penale della pena; il ricorrente deduceva che sentenze di patteggiamento estinte non dovrebbero costituire precedenti per escludere le attenuanti generiche
Massime di principio
- Se la qualificazione giuridica della condotta dell'imputato viene mutata in corso di giudizio (es. da amministratore di fatto a concorrente "extraneus"), la pronuncia deve motivare analiticamente in base a quali elementi probatori è ricostruito il contributo causale e la consapevolezza soggettiva dell'imputato in rapporto ad ogni sottotipo di condotta contestata
- La configurabilità del concorso dell'extraneus nella bancarotta richiede che il suo apporto sia causalmente efficiente rispetto alle scelte dell'intraneus e che vi sia prova della consapevolezza del rischio di depauperamento patrimoniale; non è sufficiente richiamare genericamente la posizione professionale o il ruolo senza collegare gli atti probatori
- Dichiarazioni rese da coimputati, da soggetti indagati o dal curatore fallimentare necessitano di riscontri estrinseci e valutazione complessiva della attendibilità ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; l'assenza di tali riscontri può rendere la motivazione illogica o insufficiente
- Prove documentali prodotte dalla difesa (es. contratti di consulenza, parcelle) richiedono una valutazione motivata e, se non adeguatamente confutate, possono impedire l'attribuzione della responsabilità penale
- I provvedimenti che incidono sulle attenuanti generiche devono motivare chiaramente l'utilizzo di precedenti penali: sentenze di patteggiamento estinte ex art. 445 c.p.p. non possono automaticamente avere lo stesso valore di precedenti definitivi senza adeguata argomentazione
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