Cassazione Penale, Sentenza n. 43849/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha confermato responsabile dei reati di estorsione e ricettazione e ha rideterminato la pena a 2 anni, 10 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, deducendo: (i) violazione di legge e contraddittorietà motivazionale nella qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, alla luce del breve intervallo temporale tra sottrazione e rinvenimento dell'autovettura e del riconoscimento della persona offesa; (ii) vizio nella ritenuta sussistenza dell'aggravante della minaccia commessa da più persone; (iii) omessa o insufficiente motivazione in relazione alla riduzione della pena a seguito del prevalere delle attenuanti (artt. 62, n.6 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione in ricettazione, rilevando che la mera contiguità temporale e la vista del ricorrente nel parcheggio non sono, di per sé, elementi idonei a trasformare la detenzione in evidenza di furto in assenza di ulteriori indicazioni o di ammissioni dall'imputato. Ha confermato inoltre la sussistenza dell'aggravante della minaccia commessa da più persone, atteso che altri due soggetti (rimasti ignoti) erano presenti e avevano agito con il ricorrente, e ha ritenuto legittima la diminuzione di pena operata dalla Corte di appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferita alla clausola di riserva: la Corte afferma che tale clausola non opera in assenza di elementi che colleghino immediatamente la detenzione della cosa al furto; servono elementi indicativi della riconducibilità 'immediata' della detenzione al furto
art. 43 cod. pen.
Citato insieme agli artt. 110 e 648 in relazione alla responsabilità per la ricettazione; implicita richiamata la disciplina della causalità e della partecipazione
art. 110 cod. pen.
Richiamato in ordine alla partecipazione al reato e alla responsabilità per il comportamento altrui
art. 628, terzo comma, cod. pen.
Normazione relativa al reato di estorsione; richiamata in connessione con l'aggravante contestata (minaccia commessa da più persone)
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Richiamo formale collegato al regime sanzionatorio dell'estorsione e alle aggravanti
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata; la Corte ha ritenuto che le attenuanti, pur prevalendo, non impongono la massima riduzione della pena se permangono elementi aggravanti che qualificano la gravità del fatto
art. 62-bis cod. pen.
Ulteriore riferimento alle attenuanti generiche e al criterio di bilanciamento con le aggravanti
artt. 65 e 69 cod. pen.
Richiamati in relazione al potere del giudice di operare la diminuzione della pena in sede di bilanciamento fra attenuanti e aggravanti; la Corte ha affermato che non è obbligatorio concedere la riduzione massima
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che autorizza la condanna per spese e accessorie a seguito di impugnazione inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in cassazione (procedura senza discussione orale per mancata richiesta tempestiva)
art. 94, comma 2, D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (modificato dal D.L. 22/06/2023, n. 75, conv. L. 10/08/2023, n.112)
Riferimento normativo che rende applicabile la procedura di trattazione scritta anche dopo le modifiche legislative menzionate
Massime di principio
- La mera contiguità temporale tra sottrazione e successiva detenzione di una cosa non è automaticamente idonea a qualificare il fatto come furto: servono elementi aggiuntivi chiari (ammissioni, tracce probatorie) per superare la qualificazione in ricettazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa che individua un soggetto presente non bastano, se il soggetto non ha fornito una sua versione o ammissione che colleghi la detenzione al furto.
- La presenza materiale di più persone che partecipano o assistono alla condotta estorsiva può integrare l'aggravante della minaccia commessa da più persone, anche quando alcuni coautori restino ignoti, se la vittima percepisce la pluralità come parte della minaccia.
- Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha discrezionalità: l'accertamento della prevalenza delle attenuanti non comporta automaticamente la riduzione della pena nella massima misura possibile, specie se permangono elementi che qualificano la gravità della condotta.
- Motivi nuovi, generici o basati su allegazioni non emerse nei precedenti gradi possono risultare inammissibili in Cassazione se non sono idonei a sollevare questione di diritto o risultano manifestamente infondati.
- L'impugnazione inammissibile può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. processuali (es. art. 616 c.p.p.), dunque è necessario valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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