Sentenza n. 864/2026 - Latina, Sezione 1
per il risarcimento dei danni derivati dall’adozione dei seguenti provvedimenti dichiarati illegittimi ed annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 maggio 2019 n. 3203: a) provvedimento-OMISSIS- della Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia con il quale era stata rigettata la domanda del ricorrente di trasferimento per infermità dai ruoli della polizia penitenziaria ai ruoli dell’amministrazione della giustizia, dipartimento dell’organizzazione giudiziaria; b) provvedimento con il quale il ricorrente era stato collocato a riposo per infermità; nonché, più in generale, dal comportamento dell’amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condanna risarcitoria richiesta per i danni derivanti dal diniego del transito nei ruoli civili e dal successivo collocamento a riposo per infermità, provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a due provvedimenti già dichiarati illegittimi e annullati dal Consiglio di Stato: il diniego della domanda di trasferimento dai ruoli della Polizia penitenziaria ai ruoli civili dell’Amministrazione della giustizia e il successivo collocamento a riposo per infermità. Ha dedotto di avere subito, dal collocamento a riposo fino alla presa di servizio nei ruoli civili, la perdita degli emolumenti che avrebbe percepito quale assistente giudiziario, oltre a un danno psico-fisico, chiedendo per quest’ultimo anche una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità e, nel merito, ha contestato la sussistenza della responsabilità, richiamando anche il precedente rigetto del ricorso in primo grado e l’asserita scusabilità dell’errore amministrativo. Il ricorrente ha quantificato il danno patrimoniale in circa 81.000 euro e ha insistito per il ristoro del danno biologico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficientemente determinati sia il petitum sia la causa petendi. Nel merito ha riconosciuto la responsabilità aquiliana dell’amministrazione. L’illegittimità dei provvedimenti era stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato e integrava l’elemento oggettivo dell’illecito; inoltre, la colpa d’apparato è stata ravvisata non soltanto nell’adozione dei provvedimenti illegittimi, ma soprattutto nel ritardo con cui il Ministero aveva dato esecuzione alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato che imponevano il riesame e l’utilizzazione del dipendente nell’impiego civile. È stato riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante, pari alla differenza tra il trattamento economico fondamentale, accessorio e contributivo spettante quale assistente giudiziario per il periodo compreso tra il collocamento a riposo e la presa di servizio del 19 aprile 2011, e quanto eventualmente percepito ad altro titolo nel medesimo periodo, secondo la regola dell’aliunde perceptum, con rivalutazione e interessi. Il TAR ha escluso valore probatorio alla tabella Excel predisposta unilateralmente dal ricorrente e ha ordinato al Ministero, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di formulare entro 60 giorni una proposta risarcitoria coerente con i criteri indicati. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno biologico, poiché non era stato provato il nesso causale tra la condotta amministrativa e il pregiudizio psico-fisico; il certificato medico prodotto non proveniva da una struttura sanitaria pubblica e la documentazione non dimostrava un’efficacia eziologica esclusiva della condotta amministrativa. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 443/1992
È richiamato quale fondamento della domanda di trasferimento del dipendente dai ruoli della Polizia penitenziaria ai ruoli dell’Amministrazione della giustizia.
art. 4, comma 5, l. 266/1999
Il Consiglio di Stato lo ha interpretato nel senso che il transito nei ruoli civili del personale permanentemente inabile al servizio configura un trasferimento interno alla medesima amministrazione e costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, subordinato all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica e non negabile per ragioni diverse.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell’amministrazione per danni derivanti da attività illegittima è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana, subordinata alla prova del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa dell’apparato.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria.
art. 115 c.p.c.
È richiamato, insieme all’art. 2697 c.c., per escludere che l’azione risarcitoria sia governata dal metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, accertata la fondatezza della pretesa risarcitoria ma non determinabile il preciso ammontare, di imporre all’amministrazione la formulazione di una proposta di pagamento secondo criteri stabiliti nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione.
- Nell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo trova applicazione il principio dell’onere della prova, non il metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio; spetta quindi al ricorrente dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
- La colpa d’apparato può essere desunta dalla violazione non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; il ritardo dell’amministrazione nell’eseguire un ordine cautelare del giudice amministrativo può concorrere in modo decisivo a integrare tale colpa.
- Il danno patrimoniale da mancata percezione della retribuzione può essere risarcito come lucro cessante quando sia provato che il dipendente avrebbe potuto svolgere l’attività lavorativa nel periodo considerato; il risarcimento deve essere calcolato detraendo quanto eventualmente percepito ad altro titolo nello stesso periodo, secondo la regola dell’aliunde perceptum.
- La liquidazione del danno risarcibile non può fondarsi su conteggi unilateralmente predisposti dalla parte e privi di carattere ufficiale; in tal caso il giudice può imporre all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di formulare una proposta risarcitoria sulla base di criteri previamente determinati.
- Il danno biologico derivante dall’attività amministrativa illegittima richiede la prova del nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il pregiudizio psico-fisico; la mera concomitanza temporale della patologia e la produzione di documentazione sanitaria non dimostrano, di per sé, tale nesso.
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