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Sentenza

Sentenza n. 9510/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente (n. domanda 47310 del 29/10/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202602784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'istruzione e del merito, deducendo di avere presentato il 29 ottobre 2025 un'istanza telematica ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha lamentato la mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto. In particolare, ha affermato che il Ministero era tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, entro i termini stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni dal ricevimento della domanda per verificare la completezza della documentazione e comunicare l'esito all'interessato, nonché tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché tali termini erano decorso senza l'adozione del provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, disponendo che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell'interessato, il commissario provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è fondata quando il ricorrente dimostra sia l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sia l'inutile decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine giudiziale e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta dell'interessato e operare dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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