Cassazione Civile, Ordinanza n. 13977/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato un'operazione composta da conferimenti di rami d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni sociali come cessione d'azienda, con conseguente liquidazione di una maggiore imposta di registro. Le società avevano impugnato l'atto impositivo, ma i ricorsi erano stati rigettati in primo e secondo grado. In cassazione le contribuenti hanno dedotto, con i primi tre motivi, la violazione degli artt. 20 e 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 3 Cost., dell'art. 37-bis d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 10-bis l. n. 212 del 2000; con il quarto motivo la violazione del principio comunitario di obbligatoria instaurazione del contraddittorio preventivo; con il quinto la violazione degli artt. 5 e 6 della direttiva 2008/7/CE. La censura centrale riguardava la legittimità della riqualificazione dell'operazione sulla base di elementi extratestuali e del collegamento tra atti, ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel testo applicabile dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro va determinata sulla base del solo atto presentato alla registrazione e degli elementi desumibili da esso, senza poter considerare atti collegati o elementi extratestuali per ricostruire la causa concreta dell'operazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi delle contribuenti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza di interventi legislativi durante la causa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazioni di legge.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
nella formulazione applicabile, richiede che l'imposta sia determinata in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, desumibili dal solo atto medesimo, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nel procedimento di riqualificazione dell'atto.
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale è stata richiamata per escludere che la disciplina dell'art. 20, come interpretata dalla Consulta, violi il principio di eguaglianza e ragionevolezza.
art. 37-bis d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina anti-elusiva, ritenuta non applicabile alla riqualificazione ex art. 20.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
gli elementi extratestuali e il collegamento negoziale possono rilevare solo nell'ambito della disciplina antielusiva, con le relative garanzie procedurali e previa prova dei presupposti applicativi.
artt. 5 e 6 direttiva 2008/7/CE
richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulla compatibilità eurounitaria della disciplina, motivo rimasto assorbito.
art. 1, comma 87, l. n. 205 del 2017
ha modificato l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, circoscrivendo l'interpretazione agli elementi desumibili dall'atto e, secondo il legislatore, con efficacia di interpretazione autentica.
art. 53 Cost.
la Consulta ha escluso il contrasto della disciplina con il principio di capacità contributiva.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
indicato come il solo possibile veicolo per valorizzare collegamenti negoziali ed elementi extratestuali in chiave antielusiva, con le garanzie procedurali previste.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, quando si applica l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 nel testo risultante dalle modifiche del 2017, la qualificazione fiscale dell'atto deve fondarsi esclusivamente sugli elementi desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o dati extratestuali.
- La riqualificazione dell'operazione economica complessiva non può essere operata attraverso l'art. 20 per colpire un assetto negoziale diverso da quello formalmente registrato; ove si intendano valorizzare collegamenti negoziali e sostanza economica, occorre ricorrere alla disciplina antielusiva dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, con le relative garanzie.
- Le modifiche legislative all'art. 20 T.U.R. non possono essere trattate come mera norma interpretativa retroattiva in assenza di una chiara previsione e, comunque, la loro lettura conforme alla Costituzione è quella che limita l'imposta agli effetti giuridici dell'atto registrato.
- Quando la questione è risolvibile in diritto sulla base del solo corretto perimetro applicativo dell'art. 20, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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