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Sentenza

Sentenza n. 13562/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 06/02/2025 n. Registro Ufficiale 0004800 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Tali motivi, a tutt’oggi, permangono. Invero, si osserva che la Scrivente Amministrazione non ha ricevuto l’ulteriore, necessaria documentazione di seguito riportata: certificato rilasciato dalla Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, in collaborazione con la società privata SERCA relativo al tirocinio “Practicum” con l''''indicazione della durata, della disciplina insegnata e della scuola spagnola dove è stato svolto; Titolo accademico finale di primo ciclo; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Inoltre, nella sopra menzionata nota con cui si è comunicato il preavviso di rigetto, è stata resa specifica informazione relativamente al fatto che i titoli, le certificazioni e gli atti formati all’estero (in Spagna) allegati alla domanda da Lei inoltrata da Lei inoltrata in data 24/04/2024 (domanda n. 35684, prot.DGOSV n. 19409 del 15/05/2024)non hanno valore legale in Italia, atteso che sono privi di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o, comunque, di altra forma di legalizzazione, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202503275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento di un titolo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno, unitamente al parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto alla domanda di riconoscimento del titolo denominato “Curso en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”, rilasciato da un’università spagnola, deducendo la violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la mancata considerazione della normativa e della giurisprudenza dell’Unione europea, la violazione del soccorso istruttorio, l’omessa previsione di misure compensative e l’assenza di una valutazione concreta e comparativa della formazione e dell’esperienza maturate. L’amministrazione aveva motivato il rigetto con la mancata produzione di documenti relativi al tirocinio, del titolo accademico di primo ciclo e di una dichiarazione sostitutiva, nonché con l’assenza dell’Apostille o di altra legalizzazione sui documenti stranieri. Aveva inoltre considerato ostativa la distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali e abilitanti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su carenze documentali meramente formali, senza una verifica concreta delle competenze professionali acquisite dal richiedente e senza un’analisi comparativa tra il percorso formativo svolto in Spagna e i requisiti richiesti in Italia. In base ai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la mancanza dei documenti richiesti dalla disciplina europea non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendosi accertare in concreto il livello di competenza professionale acquisito. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittimo il riferimento all’assenza dell’Apostille, perché tale adempimento non è previsto dalla direttiva 2005/36/CE né dal d.lgs. 206/2007 e può costituire un ostacolo sproporzionato alla libera circolazione. Il diniego è stato censurato anche per non avere applicato i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’autorità nazionale deve prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento nazionale. La distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale o abilitante non può giustificare un rigetto automatico, poiché anche un titolo non pienamente abilitante deve essere oggetto di valutazione comparativa. Infine, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare, ove emergessero differenze formative, l’adozione di misure compensative, anziché escludere aprioristicamente la prosecuzione dell’iter. Il provvedimento di diniego è stato annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza anche ai fini dell’eventuale previsione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    la mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 non può automaticamente essere considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea

    Il riconoscimento richiede una verifica concreta del livello di competenza professionale acquisito e della sua comparabilità con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Le disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero impongono una valutazione sostanziale e non consentono di arrestare automaticamente il procedimento per carenze documentali formali.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    In presenza di differenze tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante, l’autorità può imporre misure compensative, anziché negare automaticamente il riconoscimento.

  • art. 45 TFUE

    libertà di circolazione dei lavoratori

    Impone alle autorità dello Stato ospitante di considerare diplomi, certificati, titoli ed esperienza pertinente e di confrontarli con le qualifiche richieste per l’accesso alla professione.

  • art. 49 TFUE

    Rileva, insieme all’art. 45 TFUE, anche quando la fattispecie non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, imponendo una valutazione comparativa delle competenze.

  • art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    legalizzazione dei documenti formati all’estero

    Il riferimento alla legalizzazione non può essere utilizzato, nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, come causa automatica di rigetto in contrasto con la disciplina europea e con il principio di proporzionalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione non può respingere automaticamente la domanda per la mancata produzione di documenti o certificazioni, ma deve verificare in concreto l’insieme delle competenze professionali acquisite e la loro comparabilità con quelle richieste nello Stato di destinazione.
  • L’autorità competente deve svolgere un’istruttoria effettiva e una valutazione comparativa tra il percorso formativo, i titoli, le certificazioni e l’esperienza professionale dell’interessato, da un lato, e le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento nazionale, dall’altro, dando conto dell’esito nella motivazione.
  • L’assenza dell’Apostille o di altra legalizzazione non può costituire, di per sé, motivo automatico di rigetto di una domanda di riconoscimento professionale disciplinata dal diritto dell’Unione, quando tale adempimento non sia previsto dalla disciplina applicabile e risulti sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
  • La distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri, nonché la mancanza di un titolo pienamente abilitante, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di procedere alla valutazione concreta e comparativa delle competenze professionali attestate dal percorso formativo estero.
  • Quando la valutazione comparativa evidenzia una corrispondenza parziale o differenze tra le competenze possedute e quelle richieste nello Stato ospitante, l’amministrazione deve valutare l’imposizione di misure compensative, anche senza escludere aprioristicamente il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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