Sentenza del 15/06/2015 n. 2633 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Istanza autotutela - Sgravio parziale - Omessa comunicazione - Successiva iscrizione ruolo - Difetto motivazione - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa iscritta a ruolo è stata ritenuta illegittima. In particolare, l'iscrizione del debito residuo, effettuata senza preventiva comunicazione dello sgravio parziale e senza un'adeguata motivazione nella cartella, non consentiva di ricostruire l'importo dovuto. Ne consegue l'illegittimità della cartella, o comunque della pretesa nella misura e nei termini contestati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento perché il debito iscritto a ruolo derivava da un atto impositivo che l'ente impositore aveva successivamente parzialmente annullato in autotutela. Lo sgravio parziale, tuttavia, non era stato comunicato al contribuente e la cartella non spiegava adeguatamente l'importo residuo richiesto né il collegamento con l'atto modificato. Tale omissione impediva al contribuente di comprendere la formazione della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, integrando un difetto di motivazione.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo viene parzialmente annullato o modificato in autotutela, il contribuente deve poter conoscere formalmente l'esito dello sgravio e l'importo eventualmente ancora dovuto.
- La successiva iscrizione a ruolo non può limitarsi a richiedere un importo residuo senza spiegare come esso sia stato determinato e quale rapporto abbia con l'atto impositivo originario.
- L'omessa comunicazione dello sgravio e il difetto di motivazione della cartella possono compromettere il diritto di difesa e determinare l'illegittimità della pretesa.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la sequenza degli atti: provvedimento originario, istanza di autotutela, eventuale sgravio, comunicazione al contribuente, formazione del ruolo e motivazione della cartella.
- L'autotutela parziale non sana automaticamente gli eventuali vizi della riscossione: l'importo residuo deve essere chiaramente individuabile e adeguatamente giustificato.
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