Cassazione Penale, Sentenza n. 36740/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/02/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha sostituito la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione e euro 1.000,00 di multa con il lavoro di pubblica utilita' (1.018 ore). Il Procuratore ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali (art. 58 L. 689/1981 e art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. n.150/2022) e violazione di norme processuali a pena di nullita' (art. 125 c.p.p.), sostenendo che il giudice non ha considerato la recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, c.p., circostanza ritenuta nella sentenza di merito, e che pertanto ricorrevano fondati motivi per ritenere che il condannato non avrebbe adempiuto alle prescrizioni della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva indicato erroneamente l'assenza di recidiva mentre la recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, c.p. era stata contestata e accertata in sede di merito (Tribunale, Corte d'appello e Cassazione). Il giudice di rinvio dovra' procedere a nuova valutazione, tenendo conto della recidiva e motivando la scelta e l'idoneita' della pena sostitutiva sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e del complessivo esame della personalita' dell'autore del reato.
Norme richiamate
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Obbligo per il giudice di formulare una valutazione complessiva della personalita' del condannato e di indicare le ragioni per l'applicazione e la scelta della pena sostitutiva, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma richiamata nell'ambito della riforma che ha riorganizzato le pene sostitutive; utilizzata per contestare la corretta applicazione delle nuove regole relative alle sostituzioni della pena detentiva.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione a pena di nullita': la Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha indicato l'assenza di recidiva, omissione che ha inciso sulla legittimita' della decisione.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica: deve essere valutata dal giudice nell'ipotesi di scelta di una pena sostitutiva, poiche' influisce sulla valutazione della pericolosita' e della probabilita' di adempimento delle prescrizioni.
art. 20-bis cod. pen.
Rilevato nella disamina della riforma: contribuisce a definire la natura delle pene sostitutive come vere e proprie pene rilevanti ai fini delle finalita' di prevenzione e rieducazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato come parametro obbligatorio per la scelta e la motivazione delle pene sostitutive in relazione alla personalita' dell'autore del reato.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della riforma per spiegare l'allineamento del limite massimo della pena detentiva sostituibile con altri istituti processuali (sospensione dell'esecuzione).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma processuale)
La riforma ha riorganizzato le pene sostitutive (introducendone nuove e elevando il limite di pena sostituibile), ribadendo che si tratta di pene 'a tutti gli effetti' la cui applicazione richiede motivazione e valutazione della personalita' del condannato.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato in relazione alle disposizioni sull'esecuzione e sulla sostituzione della pena; parte del quadro normativo riformatore applicabile al caso.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel contesto dell'atto di esecuzione e delle funzioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla esecuzione delle sentenze definitive.
art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata tra le disposizioni della legge sulle sanzioni sostitutive e modalità di applicazione; parte del quadro normativo valutato dal giudice.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2022 le pene sostitutive vanno trattate come vere e proprie pene: il giudice deve motivare la scelta e valutare la personalita' del condannato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La recidiva (in particolare la recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, c.p.) e' una circostanza che il giudice dell'esecuzione deve considerare quando valuta l'idoneita' e l'opportunita' di commutare una pena detentiva in una pena sostitutiva; l'omissione di tale valutazione puo' cagionare l'annullamento dell'atto.
- La motivazione del provvedimento sostitutivo non puo' essere meramente formale: deve indicare i motivi per cui la pena sostitutiva e il tipo scelto sono ritenuti funzionali alla rieducazione e al reinserimento, nonche' alla prevenzione generale e speciale.
- L'intervento del pubblico ministero nell'esecuzione (parere favorevole o contrario) e il tempo trascorso dai fatti sono elementi rilevanti ma non suppliscono all'obbligo del giudice di valutare e motivare specificamente le circostanze aggravanti o attenuanti emerse in sede di merito.
- In presenza di errori di valutazione o di omissioni di fatto rilevanti (es. indicazione erronea dell'assenza di recidiva), la Corte puo' annullare con rinvio affinche' il giudice proceda a nuova valutazione conforme ai criteri normativi.
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