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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16512/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva: il ricorrente lamentava che la sentenza non indicava i precedenti posti a fondamento della recidiva né le ragioni per ritenere una maggiore capacità a delinquere; sosteneva inoltre l'erroneità della qualificazione della recidiva quanto al reato indicato al capo B) perché commesso in data anteriore al passaggio in giudicato di due sentenze che il giudice avrebbe utilizzato per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; infine censurava il silenzio motivazionale rispetto alle doglianze difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, in quanto l'esame del certificato penale del ricorrente evidenziava più condanne della stessa indole (nn. 2, 4, 5 e 9) passate in giudicato nel quinquennio anteriore al reato oggetto del giudizio; in particolare la condanna al n.9, irrevocabile il 29/06/2016, riportava esplicito riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale. Inoltre la Corte ha osservato che la censura motivazionale residua è preclusa perché non dedotta con i motivi di appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Recidiva qualificata (istituto della recidiva)

    La Corte ha ritenuto che la recidiva qualificata fosse integrata alla luce delle condanne annotate nel certificato penale, avendo il ricorrente precedenti della stessa natura nel quinquennio anteriore al reato contestato; pertanto il certificato ha suffragato l'applicazione della recidiva anche se non tutte le singole condanne erano analiticamente richiamate nella motivazione impugnata.

  • Recidiva specifica infraquinquennale

    La Corte ha dato rilievo al fatto che una delle precedenti condanne (n.9) riportava esplicito riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale, elemento che ha rafforzato la legittimità dell'aggravamento per recidiva.

  • Principio di preclusione delle censure non dedotte in appello

    La Corte ha applicato il principio per cui le questioni non sollevate tempestivamente nei gradi di merito (in particolare in appello) risultano precluse in sede di cassazione, impedendo l'esame di censure motivazionali non dedotte in appello.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso in cassazione, verificare attentamente il certificato penale: se il casellario contiene precedenti della stessa indole nel quinquennio, la recidiva può risultare manifestamente fondata.
  • Se si contesta l'applicazione della recidiva, bisogna specificare in quale misura e con quali precedenti si contesta; è utile contestare singolarmente le annotazioni del certificato penale già nei gradi di merito.
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza che non sono state sollevate in appello sono, di regola, precluse in cassazione: sollevare tutte le questioni rilevanti tempestivamente in appello è essenziale.
  • La Corte può ritenere sufficiente il contenuto del certificato penale ufficiale per fondare la recidiva anche quando la motivazione del giudice di merito non indica analiticamente ogni precedente, se dal certificato emergono elementi chiari a sostegno dell'aggravamento.
  • Quando si contesta la datazione o la rilevanza di specifiche condanne ai fini della recidiva, è necessario fornire elementi probatori o indicare errori formali nel certificato penale già nei gradi di merito.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata.

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