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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione di ESTAR n. 1393 del 10 novembre 2025, resa nota con comunicazione n. PI095961-25 del 26 novembre 2025 e divenuta esecutiva in pari data, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 3 (CIG: B2265598BF) avente ad oggetto la fornitura di “Sistema per isteroscopia operativa, con generatore di corrente bipolare ad alta frequenza, per resezioni in ambito chirurgico”, sulla base di una graduatoria nella quale al primo posto si è collocata la Ditta Olympus Italia S.r.l. anziché Karl Storz Endoscopia Italia S.r.l.; di tutti i verbali di gara e i relativi allegati: - Verbale n. 1 del Seggio di gara “Apertura della documentazione amministrativa” del 26/09/2024; - Verbale n. 2 del Seggio di gara “Esiti del procedimento di soccorso istruttorio” del 14/10/2024; - Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice “Apertura documentazione tecnica” del 09/01/2025; - Verbale del 24/09/2025, pervenuto con nota mail del 29.09.2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli esiti delle valutazioni qualitative ed i relativi punteggi assegnati alle offerte tecniche delle ditte concorrenti; - Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 06/10/2025 di apertura delle offerte economiche; - Verbale n. 5 del 24/10/2025 di verifica anomalia e valutazione, nelle parti di cui in esposizione; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e Olympus; e per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Olympus Italia s.r.l. il 19.01.2026: per l’annullamento: - della determinazione di ESTAR n. 1393 del 10 novembre 2025, nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto a collocare Storz al secondo posto in graduatoria in relazione al Lotto 3 (CIG: B2265598BF) della “procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata triennale per la fornitura di Sistemi di morcellazione e isteroscopia in locazione quinquennale e relativo materiale di consumo da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana” e, per l’effetto, ad aggiudicare alla stessa, quale seconda aggiudicataria, tale lotto, con conseguente ammissione alla stipula dell’accordo quadro; - dei verbali di gara (e relativi allegati), nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso; - dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi che nelle more fossero già stati stipulati con Storz quale seconda aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia; - nonché di ogni altro documento, provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o conseguente, nei limiti di cui al presente ricorso.

Giustizia amministrativa202503839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi per isteroscopia operativa in favore di altra impresa concorrente, con collocazione della ricorrente al secondo posto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3 disposta da ESTAR in favore di Olympus Italia s.r.l., contestando gli atti di gara, i verbali relativi all'ammissione, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e alla verifica dell'anomalia. Ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Olympus ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la commissione avrebbe commesso errori nella valutazione dell'offerta di Karl Storz, che avrebbe dovuto essere collocata al terzo posto, dopo Olympus e Movi, e quindi fuori dalla posizione utile per la stipula dell'accordo quadro. Prima della decisione di merito, la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Il Collegio ha inoltre ritenuto improcedibile anche il ricorso incidentale, poiché, venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso principale, è venuto meno anche l'interesse dell'aggiudicataria alla disamina delle censure incidentali. È stato seguito l'ordine di esame che accorda priorità al ricorso principale: la fondatezza del ricorso incidentale non renderebbe improcedibile il principale, mentre l'improcedibilità o l'infondatezza del principale può determinare l'improcedibilità dell'incidentale. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato relativo al ricorso incidentale, posto integralmente a carico della ricorrente principale e da rimborsare alla ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso principale quando interviene prima della decisione di merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica applicazione esplicitata nella motivazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato segue le regole della soccombenza e deve essere posto a carico della parte ricorrente principale, anche quando le spese di lite sono compensate e senza che sia necessario esaminare nel merito le censure del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima della decisione di merito, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato.
  • Nelle controversie di gara, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale quando l'esito del principale può rendere inutile la decisione sull'incidentale; se il principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche il ricorso incidentale diviene improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse.
  • La compensazione delle spese di lite non impedisce che il contributo unificato relativo al ricorso incidentale sia posto a carico della parte ricorrente principale soccombente secondo le regole legali della soccombenza e dell'anticipazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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