Sentenza n. 16733/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 18-30 settembre 2024, resa nell’esecuzione R.G.E. n. 9175/2020, per il pagamento di € 53.391,17
Esito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
Prevale il privato
La controversia
La liquidazione giudiziale della società ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che l’ordinanza civile di assegnazione, notificata a IFO il 25 ottobre 2024, era divenuta definitiva per mancata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non era stata eseguita nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza, il pagamento di € 53.391,17, degli interessi e della rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ottemperanza: l’ordinanza di assegnazione era definitiva, era stata regolarmente notificata e il termine per il pagamento era decorso senza adempimento. Ha ordinato a IFO di pagare € 53.391,17, oltre interessi legali e rivalutazione dalla formazione del giudicato fino all’adempimento, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi 60 giorni in caso di persistente inadempimento; il potere dell’amministrazione di adempiere spontaneamente permane anche dopo l’insediamento del commissario. IFO è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito, avuto riguardo alla sussistenza di tutti i presupposti di legge.
Il giudice accoglie l’azione di ottemperanza, riconoscendo che ricorrono i presupposti per dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione definitiva.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia.
Per procedere in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione nei confronti dell’ente, deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 617 c.p.c.
avverso la predetta ordinanza non è stata proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di legge, come risulta dal certificato di mancata opposizione rilasciato dalla competente cancelleria e allegato agli atti del giudizio, e, pertanto, la stessa è divenuta definitiva.
La mancata opposizione agli atti esecutivi entro il termine di legge ha reso definitiva l’ordinanza di assegnazione, consentendone l’esecuzione in ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La predetta ordinanza ha incidentalmente accertato che il debitore C-Pharma vantava, tra gli altri, “un credito nei confronti di IFO di € 53.391,17” ed ha ordinato al terzo pignorato, Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO (di seguito solo “IFO”), di corrispondere la somma suddetta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero “nel termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996”, con l’avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l’assegnatario avrebbe potuto procedere in via esecutiva.
Il pagamento assegnato a carico dell’ente è soggetto al termine di 120 giorni previsto dalla norma, decorso il quale è possibile procedere all’esecuzione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
deve essere, altresì, accolta la richiesta di nomina, fin da ora, del commissario ad acta nonché la domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione, nella misura legale, su quanto complessivamente risultante dal giudicato, a decorrere dalla formazione del predetto giudicato e assumendo quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Gli interessi e la rivalutazione legali sul credito risultante dal giudicato decorrono dalla sua formazione fino all’adempimento, spontaneo o eseguito dal commissario; la nomina e l’insediamento del commissario non eliminano il potere dell’amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- L’ordinanza di assegnazione emessa in sede di esecuzione civile, una volta divenuta definitiva e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, può essere fatta valere con il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’ente tenuto al pagamento.
- In sede di ottemperanza, gli interessi legali e la rivalutazione sul credito risultante dal giudicato decorrono dalla sua formazione fino all’effettivo adempimento, spontaneo o compiuto dal commissario ad acta.
- La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →