Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39716/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Ancona il 22 febbraio 2018 per il reato previsto dall'art. 9, comma 7, L. n. 376/2000. Il ricorrente ha sostenuto che la norma originaria era stata abrogata e sostituita dall'art. 586-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, che avrebbe ristretto la punibilità richiedendo il dolo specifico; poiché nella sentenza di condanna era emersa l'assenza di tale dolo specifico, si sarebbe dovuta applicare la lex mitior e dunque revocare la condanna. In subordine si deduceva vizio di motivazione e mancata risposta specifica del giudice dell'esecuzione alle doglianze.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che sussista continuità normativa tra l'art. 9, comma 7, L. n. 376/2000 (all'epoca vigente al fatto) e l'art. 586-bis c.p.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo la quale la regola della retroattività della norma più favorevole (lex mitior) si applica solo se la norma sopravvenuta è costituzionalmente legittima. La Corte costituzionale, con sentenza n. 105/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'elemento del dolo specifico inserito nell'art. 586-bis, comma 7; tuttavia tale inciso dichiarato incostituzionale non può essere usato come criterio di favore per fatti commessi sotto la vigenza della normativa precedente. Pertanto il Giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto inalterata la punibilità del fatto per cui Generotti era stato condannato e ha respinto la richiesta di revoca. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, Legge n. 376/2000

    Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente

    La norma originaria puniva il commercio di determinate sostanze tramite canali diversi da quelli autorizzati; tale fattispecie è stata ritenuta sostanzialmente continuativa con la successiva disciplina codicistica, e pertanto applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza.

  • art. 586-bis cod. pen. (comma 7, nella formulazione originaria)

    sanzionava il commercio di farmaci e di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ... al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie ... con la reclusione da due a sei anni

    All'atto dell'introduzione prevedeva un elemento di dolo specifico ("fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"). La Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale tale inciso (sent. n. 105/2022), sicché l'elemento soggettivo specifico non è richiesto per la configurabilità del reato; tuttavia la dichiarazione di incostituzionalità non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva quale lex mitior ai fatti commessi sotto la precedente normativa.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la revoca di sentenze per cause come l'abolitio criminis o l'applicazione della lex mitior; il giudice dell'esecuzione deve valutare se la norma sopravvenuta sia effettivamente più favorevole e applicabile ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (art. 2, comma 1, lett. d) e art. 7 comma 1 lett. n))

    Ha trasferito nel codice penale le previsioni della legge speciale (principio della riserva di codice), sostituendo l'art. 9 L. 376/2000 con l'art. 586-bis c.p.; la modifica legislativa non ha eliminato la continuità della fattispecie quando la condotta resta sostanzialmente la stessa.

  • art. 3-bis cod. pen.

    Richiamato come principio della "riserva di codice" che ha giustificato il trasferimento delle fattispecie nel codice penale nel processo di riforma.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 22 aprile 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso che richiedeva il dolo specifico nel comma 7 dell'art. 586-bis c.p.; tuttavia la Corte ha indicato che i giudici devono valutare gli effetti della pronuncia sui singoli imputati, richiamando il principio che la lex mitior si applica solo se la norma sopravvenuta è costituzionalmente legittima.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 394 del 2006

    Principio secondo cui la retroattività della norma penale più mite trova limite nel requisito della legittimità costituzionale della norma sopravvenuta: una norma costituzionalmente illegittima non può determinare un trattamento più favorevole con riferimento a fatti commessi sotto la vigenza della normativa precedente.

  • art. 683 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente nella doglianza; il Collegio non ha ritenuto che il richiamo (o la relativa argomentazione) potesse far sorgere un diritto alla revoca in presenza della continuità normativa e delle limitazioni del principio di retroattività in mitius.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La lex mitior (retroattività della norma penale più favorevole) si applica solo se la norma sopravvenuta è valida e costituzionalmente legittima; una disposizione ritenuta incostituzionale non può essere fatta valere come norma di favore per fatti commessi sotto la vigenza della normativa precedente.
  • Quando una disposizione sostitutiva nel codice penale mantiene la stessa tutela sostanziale della norma previgente (continuità normativa / abrogatio sine abolito), la condotta resta punibile anche se la formulazione normativa è diversa formalmente.
  • La mera eliminazione o modifica formale di elementi soggettivi (es. dolo specifico) nella disciplina sopravvenuta non garantisce automaticamente la revoca delle sentenze precedenti: i giudici devono verificare la legittimità costituzionale della nuova norma e la sua applicabilità retroattiva.
  • In una istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. occorre motivare specificamente e dimostrare che la norma sopravvenuta sia più favorevole e applicabile al fatto commesso; riferimenti generici a principi giurisprudenziali non sostituiscono una valutazione puntuale dei presupposti.
  • Chi propone istanza di revoca deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali in caso di rigetto, oltre alla valutazione preliminare della giurisprudenza costituzionale e di legittimità pertinente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.