Cassazione Civile, Ordinanza n. 04111/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta dopo l'annullamento in autotutela della ripresa a tassazione relativa a euro 40.919.072,00, e dell'accettazione della rinuncia da parte della banca controricorrente. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
A seguito di verifica fiscale avviata nel 2009, l'Ufficio contestava a una società immobiliare, e per riflesso alla consolidante bancaria, l'erronea determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 7% prevista per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. L'Agenzia assumeva che la base imponibile dovesse essere calcolata sul saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione, mentre le contribuenti sostenevano la tesi opposta. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento della ripresa relativa a euro 40.919.072,00; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso per intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento nella parte contestata, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, L. 21 novembre 2000, n. 342
richiamato dall'Ufficio per sostenere che la base imponibile dell'imposta sostitutiva dovesse essere calcolata al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
art. 1, commi 469-476, L. 23 dicembre 2005, n. 266
disciplina dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
art. 1, comma 472, L. 23 dicembre 2005, n. 266
norma interpretata dalle contribuenti nel senso che la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 7% coincide con l'importo accantonato a riserva, cioè con la differenza tra rivalutazione e imposta sostitutiva del 12%
art. 1, comma 471, L. 23 dicembre 2005, n. 266
menzionato quale imposta sostitutiva del 12% da detrarre per determinare l'importo accantonato a riserva
art. 2-quater, comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
richiamato come base dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
non espressamente citato nel testo, ma la rinuncia al ricorso è trattata come causa di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo nella parte oggetto di contestazione può rendere priva di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità e condurre alla rinuncia al ricorso.
- Quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia accettata, non vi è decisione sul merito delle questioni tributarie originariamente controverse.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate ove così concordato tra le parti o ritenuto opportuno nel provvedimento conclusivo.
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