Cassazione Penale, Sentenza n. 44564/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte d'appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del 09/06/2018 del Tribunale di Catania, aveva confermato la condanna di Antonino Santapaola per il reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso e aveva rideterminato la pena in 15 anni e 6 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi; nel corso del procedimento è intervenuto il decesso del ricorrente il 19/07/2022, comunicato con certificato di morte trasmesso il 09/08/2023 dalla Direzione della Casa di reclusione di Milano-Opera. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della morte del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. La morte, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, ha determinato l'esaurimento del rapporto processuale e l'impossibilità di pronunciarsi nel merito (compresa l'adozione di una pronuncia di proscioglimento), conformemente a precedenti giurisprudenziali richiamati. Pertanto la sentenza di condanna è stata cancellata dal punto di vista processuale per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
Il reato si estingue per la morte dell'imputato; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione comportando l'estinzione del reato e la conseguente cessazione del procedimento.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando venga meno l'oggetto del processo per cause sopravvenute, come la morte dell'imputato; la Corte lo applica per disporre l'annullamento senza rinvio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Impone che, quando il processo si estingue per causa sopravvenuta, sia preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito; la Corte lo richiama per spiegare l'impossibilità di decidere sul merito dopo la morte.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
Precedente che conferma il principio secondo cui la morte dell'imputato dopo il deposito del ricorso impone l'annullamento senza rinvio rinviandone la causalità nel dispositivo.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010 (Lombardo)
Ulteriore precedente che ribadisce l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio a seguito della morte dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995 (Torri)
Precedente consolidato richiamato per sostenere l'orientamento della Corte circa gli effetti della morte sopravvenuta dell'imputato sul processo penale.
Massime di principio
- La morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per cassazione estingue il reato (art.150 c.p.) e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (art.620 c.p.p.), poiché il rapporto processuale si esaurisce.
- Se il processo si estingue per morte sopravvenuta, il giudice di legittimità non può pronunciarsi nel merito né adottare una pronuncia di proscioglimento (art.129, comma 2 c.p.p.), la decisione deve limitarsi a declarare l'estinzione e ad annullare il provvedimento impugnato se necessario.
- È necessario che il decesso sia fatto tempestivamente risultare agli atti (es. trasmissione del certificato di morte): la comunicazione formale al procedimento è condizione per l'applicazione delle regole sull'estinzione.
- La qualificazione dell'"annullamento senza rinvio" non produce una decisione di innocenza ma accerta l'estinzione del reato per causa sopravvenuta; conseguenze civili o patrimoniali possono richiedere valutazioni separate secondo le norme civili o amministrative.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempi e modalità di comunicazione del decesso e le eventuali istanze del Pubblico Ministero, che possono richiedere l'annullamento senza rinvio per evitare pronunciamenti di merito non consentiti.
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