Sentenza n. 6262/2026 - Roma, Sezione 5B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, n. 43913 inoltrata dalla ricorrente in data 23.04.2025, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione per le attività di sostegno (solo con abilitazione) nella classe di concorso ADMM per la scuola secondaria di primo grado e per la classe di concorso ADSS per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Spagna, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, relativo alle attività di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e per ottenere l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo il Ministero attivato percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE, ai quali intendeva aderire, subordinando la partecipazione alla rinuncia al contenzioso e alla presentazione della relativa domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia depositata dalla ricorrente, pur non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., è stata interpretata come espressione dell'elisione dell'interesse alla definizione nel merito del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del silenzio ministeriale né è stato imposto all'Amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere; il ricorso è stato proposto sulla relativa base normativa, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per l'azione avverso il silenzio; il giudizio è stato introdotto ai sensi di tale disposizione, ma si è concluso per improcedibilità.
art. 84 c.p.a.
Le formalità della rinuncia al ricorso non sono state applicate in senso ostativo: la dichiarazione depositata è stata comunque valorizzata come manifestazione dell'elisione dell'interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la dichiarazione del ricorrente che evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione di merito può giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso priva delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a. può essere valorizzata dal giudice, quando il suo contenuto dimostri comunque in modo univoco il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- L'attivazione, nel corso del giudizio, di una procedura amministrativa alternativa cui il ricorrente intenda aderire può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'originaria azione avverso il silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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