Sentenza del 04/07/2016 n. 5874 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTE DIRETTE - IRES -- INTERESSI - Consociate estere - Ritenute alla fonte - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta non legittima: gli interessi pagati alla consociata lussemburghese non erano soggetti a ritenuta alla fonte, poiché risultavano provate sia la residenza estera del percettore sia la sua qualità di effettivo beneficiario. La produzione ex post dell'autocertificazione non ha impedito il riconoscimento dell'esenzione, purché i requisiti sostanziali fossero effettivamente esistenti e dimostrati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a ritenuta alla fonte, ai fini IRES, degli interessi corrisposti da una società italiana alla propria consociata residente in Lussemburgo. L'Amministrazione contestava la mancata applicazione della ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 600/1973, mentre la contribuente sosteneva l'esenzione prevista per gli interessi infragruppo dalla Direttiva 2003/49/CE e dall'art. 26-quater del d.P.R. 600/1973. Il punto centrale era la prova dell'effettività del beneficiario degli interessi e della sua residenza fiscale estera, nonché la rilevanza di un'autocertificazione prodotta successivamente.
Norme richiamate
Art. 26, comma 5, d.P.R. 600/1973
Ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti.
La ritenuta ordinaria non si applica quando ricorrono i presupposti dell'esenzione speciale prevista per gli interessi infragruppo.
Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003
Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.
La direttiva mira a eliminare la doppia imposizione economica mediante l'esenzione dalle ritenute sugli interessi pagati tra società consociate di diversi Stati membri, quando siano rispettati i requisiti sostanziali.
Art. 26-quater d.P.R. 600/1973
Esenzione dalle ritenute sugli interessi e sui canoni corrisposti a società consociate residenti in Stati membri dell'Unione europea.
L'esenzione richiede, tra l'altro, la residenza del beneficiario in uno Stato membro e l'effettiva titolarità dei proventi; la prova può essere valutata anche sulla base di documentazione prodotta successivamente, se idonea a dimostrare che i requisiti esistevano al momento del pagamento.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione sulle ritenute relative agli interessi infragruppo occorre dimostrare sia la residenza fiscale del percettore in uno Stato UE sia la sua qualità di effettivo beneficiario degli interessi.
- La mera appartenenza allo stesso gruppo societario non è sufficiente: l'esenzione dipende dalla titolarità sostanziale dei proventi e dal possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
- La documentazione attestante i requisiti può essere prodotta anche dopo il pagamento, se dimostra in modo attendibile che i requisiti sostanziali erano già presenti in quel momento.
- In una situazione analoga è opportuno conservare contratti, certificati di residenza fiscale, dichiarazioni del beneficiario, evidenze dei flussi finanziari e ogni documento utile a dimostrare l'assenza di interposizione e l'effettiva spettanza degli interessi.
- L'esenzione non opera automaticamente: in caso di controllo, il contribuente deve fornire una prova concreta e coerente dei requisiti previsti dalla Direttiva 2003/49/CE e dall'art. 26-quater del d.P.R. 600/1973.
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