Direttiva 2012/2
Direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ossido di rame (II), l’idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE tre principi attivi a base di rame per l’uso come preservanti del legno: ossido di rame (II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione, soprattutto per limitare i rischi per la salute umana e per l’ambiente, con divieti o restrizioni per alcuni scenari di esposizione. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 31 gennaio 2013 e applicarle dal 1º febbraio 2014.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere ossido di rame (II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame nell’allegato I come principi attivi di prodotti biocidi di tipo 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti di tipo 8 (preservanti del legno) contenenti ossido di rame (II), idrossido di rame (II) o carbonato basico di rame. Incide sugli Stati membri in sede di autorizzazione dei prodotti e di recepimento della direttiva; rileva per gli usi industriali, per il trattamento per immersione, per il legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine e per il legno a contatto con acqua dolce. Sono escluse, in sostanza, le autorizzazioni per taluni usi salvo prova specifica di conformità ai requisiti di cui all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE, con eventuali misure di riduzione del rischio.
Direttiva 2012/2/UE della Commissione: iscrizione di tre principi attivi rameici nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per includere nell’allegato I ossido di rame (II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame. L’atto si fonda sugli esiti della valutazione svolta nel programma di lavoro decennale di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e introduce condizioni specifiche di autorizzazione volte a contenere i rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che i tre principi attivi sono stati esaminati come prodotti di tipo 8, ossia preservanti del legno. La Commissione conclude che i biocidi contenenti tali sostanze possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma solo entro limiti e condizioni particolari, poiché non tutti gli usi sono stati valutati a livello dell’Unione.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda esclusivamente i biocidi di tipo 8 contenenti ossido di rame (II), idrossido di rame (II) o carbonato basico di rame. Le prescrizioni incidono soprattutto sulla fase di autorizzazione nazionale dei prodotti, con particolare attenzione a:
- usi industriali;
- trattamento per immersione;
- legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine;
- legno a contatto con acqua dolce;
- gestione del legno trattato e degli eventuali scoli di prodotto.
Iscrizione dei principi attivi nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Nell’allegato della direttiva sono inserite tre nuove voci:
- n. 50: idrossido di rame (II), numero CE 243-815-9, numero CAS 20427-59-2, purezza minima 965 g/kg;
- n. 51: ossido di rame (II), numero CE 215-269-1, numero CAS 1317-38-0, purezza minima 976 g/kg;
- n. 52: carbonato basico di rame, denominato come carbonato di rame(II)-idrossido di rame(II) (1:1), numero CE 235-113-6, numero CAS 12069-69-1, purezza minima 957 g/kg.
Per tutte e tre le sostanze la data di iscrizione è fissata al 1º febbraio 2014, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 gennaio 2016 e la scadenza dell’iscrizione è il 31 gennaio 2024.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
La direttiva non si limita a iscrivere i principi attivi, ma impone agli Stati membri condizioni precise da applicare quando autorizzano i prodotti biocidi contenenti tali sostanze.
Valutazione di usi e scenari non rappresentativamente esaminati
Gli Stati membri devono valutare, caso per caso e se pertinente per il singolo prodotto, gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio dell’Unione. Si tratta di un margine di discrezionalità tecnica lasciato agli Stati membri, che devono però raggiungere il risultato di una valutazione adeguata dei rischi residui.
Usi industriali e protezione dei lavoratori
Per i prodotti autorizzati per usi industriali, devono essere definite procedure operative sicure e deve essere imposto l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda sia dimostrato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. Questo obbligo compare nelle disposizioni specifiche per tutte e tre le sostanze.
Trattamento per immersione
Per l’idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame, la direttiva prevede che non possano essere autorizzati prodotti per il trattamento per immersione, salvo presentazione di dati che dimostrino la conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, con eventuali misure di riduzione del rischio. Per l’ossido di rame (II), il trattamento per immersione non era stato valutato; pertanto l’autorizzazione non può essere rilasciata per tale uso, salvo che gli Stati membri procedano alla relativa valutazione.
Restrizioni legate ai rischi ambientali
La direttiva dà particolare rilievo ai rischi per l’ambiente, soprattutto in relazione al legno trattato destinato a usi esterni o a contatto con l’acqua.
- Per idrossido di rame (II), ossido di rame (II) e carbonato basico di rame, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, salvo prova di conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI.
- Per ossido di rame (II) e carbonato basico di rame, è vietata anche l’autorizzazione per il trattamento del legno a contatto con acqua dolce, salvo prova di conformità ai requisiti normativi.
Inoltre, per tutti e tre i principi attivi, le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º febbraio 2014.
Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale. È previsto anche l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quali destinatari dell’atto.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore biocidi, la direttiva comporta la necessità di verificare:
- la futura iscrizione dei principi attivi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE;
- la corretta impostazione delle domande di autorizzazione nazionale, con evidenze sui rischi e sugli scenari non valutati a livello UE;
- l’adeguamento di etichettatura, schede di sicurezza e procedure operative;
- l’eventuale impossibilità di autorizzare alcuni usi, salvo produzione di dati integrativi e misure di mitigazione del rischio;
- la tempestiva preparazione al recepimento nazionale, tenendo conto della data di applicazione del 1º febbraio 2014.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE per includervi ossido di rame (II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame, come principi attivi di tipo 8 (preservanti del legno). L’iscrizione deriva dalla valutazione svolta nell’ambito del regolamento (CE) n. 1451/2007 e dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
Obblighi di valutazione degli Stati membri in sede di autorizzazione
Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione.
Condizioni specifiche per l’idrossido di rame (II)
Per i prodotti contenenti idrossido di rame (II), non possono essere autorizzati prodotti per trattamento per immersione, salvo prova nella domanda che il trattamento soddisfi l’articolo 5 e l’allegato VI, con eventuali misure di riduzione del rischio. Per gli usi industriali devono essere definite procedure operative sicure e previsto l’uso di dispositivi di protezione individuale, salvo prova di riduzione del rischio con altri mezzi. Le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono indicare che il legno, dopo il trattamento, sia conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli scoli siano raccolti per riutilizzo o smaltimento. Non possono essere autorizzati prodotti per legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, salvo prova di conformità ai requisiti di legge.
Condizioni specifiche per l’ossido di rame (II)
Per i prodotti contenenti ossido di rame (II), gli Stati membri devono prevedere procedure operative sicure e l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale per gli usi industriali, salvo prova contraria; le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono prescrivere la conservazione del legno trattato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e la raccolta degli scoli. Non possono essere autorizzati prodotti per legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, né per il trattamento del legno a contatto con acqua dolce, salvo prova di conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI.
Condizioni specifiche per il carbonato basico di rame
Per i prodotti contenenti carbonato basico di rame, non possono essere autorizzati prodotti per trattamento per immersione, salvo prova nella domanda che il trattamento soddisfi l’articolo 5 e l’allegato VI; per gli usi industriali valgono obblighi di procedure operative sicure e dispositivi di protezione individuale, salvo prova diversa; etichette e, se del caso, schede di sicurezza devono prevedere la conservazione del legno trattato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e la raccolta degli scoli. Non possono essere autorizzati prodotti per legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, salvo prova di conformità ai requisiti di legge.
Termini di recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 gennaio 2013 e applicarle dal 1º febbraio 2014. Il testo nazionale deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 9 feb 2012Direttiva 2012/3
- direttiva · 22 feb 2012Direttiva 2012/4
- direttiva · 2 mar 2012Direttiva 2012/8
- direttiva · 2 mar 2012Direttiva 2012/7
- direttiva · 7 mar 2012Direttiva 2012/9
- direttiva · 6 gen 2012Direttiva 2012/1
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →