Direttiva 2012/3
Direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il bendiocarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare biocidi che lo contengono come principio attivo per il tipo di prodotto 18. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da obblighi per gli Stati membri di valutare gli usi non rappresentati nella valutazione unionale e di imporre misure di riduzione del rischio. Sono fissati un termine di recepimento al 31 gennaio 2013 e una data di applicazione dal 1° febbraio 2014.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell’allegato I, con condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) contenenti bendiocarb, nell’ambito della direttiva 98/8/CE sull’immissione sul mercato dei biocidi. Riguarda gli Stati membri in sede di recepimento, valutazione e rilascio delle autorizzazioni di prodotto; alcune usi non esaminati a livello unionale restano alla valutazione nazionale, in particolare usi professionali, superfici soggette a pulizia a umido, contatto con alimenti e mangimi e applicazione diretta sul terreno. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2012/3/UE della Commissione: iscrizione del bendiocarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina unionale sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per inserire il bendiocarb tra i principi attivi autorizzabili. La scelta segue la valutazione svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi e tiene conto dei rischi individuati per la salute umana, l’ambiente acquatico e le api mellifere.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nell’attuazione della seconda fase del programma decennale previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1451/2007. Il bendiocarb è stato esaminato per il tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Sulla base della relazione di valutazione del 22 settembre 2011, la Commissione ritiene che i biocidi contenenti tale sostanza possano soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda i biocidi contenenti bendiocarb destinati al tipo di prodotto 18. La valutazione a livello unionale non copre tutti gli usi possibili: in particolare è richiamato il solo uso professionale e sono esclusi dall’esame rappresentativo l’applicazione diretta sul terreno, su alimenti e mangimi o su superfici destinate a entrarvi in contatto. Ne consegue che gli Stati membri conservano un margine di valutazione per gli scenari di esposizione e i rischi non adeguatamente esaminati in sede unionale.
Iscrizione nell’allegato I e dati identificativi
Con la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE viene inserita la voce n. 53 per il bendiocarb, identificato come 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate, CAS 22781-23-3, CE 245-216-8. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 970 g/kg. La data di iscrizione è il 1° febbraio 2014 e la scadenza dell’iscrizione è il 31 gennaio 2024.
Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione
Gli Stati membri, nell’applicare l’articolo 5 e l’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare gli usi e gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale, se pertinenti per il singolo prodotto. Devono inoltre assicurare che le autorizzazioni siano soggette a condizioni adeguate per mantenere i rischi a livelli accettabili. La direttiva lascia quindi spazio a valutazioni e misure nazionali, ma entro l’obbligo di risultato di garantire la protezione della salute e dell’ambiente.
Condizioni specifiche di autorizzazione
Per i prodotti destinati a superfici soggette a regolare pulitura a umido, diverse da fessure e fenditure o trattamenti localizzati, l’autorizzazione è preclusa salvo dimostrazione documentale del rispetto dei requisiti della direttiva 98/8/CE, anche mediante misure di riduzione del rischio. Per gli usi industriali o professionali è richiesto, in linea di principio, l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di autorizzazione dimostri che i rischi possono essere ridotti con altri mezzi a livelli accettabili. Inoltre devono essere adottate misure per evitare che le api bottinatrici accedano alle arnie trattate, ad esempio rimuovendo i favi o bloccando l’entrata alle arnie.
Termini di recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2013 e applicarla dal 1° febbraio 2014, data che coincide con la data di iscrizione del principio attivo. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore biocidi, l’atto apre la via all’autorizzazione di prodotti contenenti bendiocarb, ma solo entro limiti stringenti e con condizioni specifiche di impiego. In particolare, la disciplina richiede attenzione alla classificazione dell’uso, ai profili di esposizione non valutati a livello unionale, alla protezione degli utilizzatori professionali e agli impatti su ambiente acquatico e impollinatori.
Disposizioni principali
Iscrizione del bendiocarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo la voce n. 53 relativa al bendiocarb (2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate; CAS 22781-23-3; CE 245-216-8) con purezza minima di 970 g/kg, per il tipo di prodotto 18. La data di iscrizione è fissata al 1° febbraio 2014, con scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2024.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° febbraio 2014. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di valutazione nazionale e misure di mitigazione del rischio
Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per popolazione e comparti ambientali non rappresentati adeguatamente nella valutazione unionale. Devono inoltre garantire che le autorizzazioni siano soggette a condizioni idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni
Non possono essere autorizzati prodotti per superfici soggette a regolare pulitura a umido, diverse da fessure e fenditure o trattamenti localizzati, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente con misure di riduzione del rischio. I prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi siano ridotti con altri mezzi. Devono inoltre essere previste misure per evitare l’accesso delle api bottinatrici alle arnie trattate, ad esempio rimuovendo i favi o bloccando l’entrata alle arnie.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari.
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