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direttiva

Direttiva 2012/1

Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012 , che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE per aggiornare le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa. L'intervento nasce da studi e informazioni degli Stati membri che evidenziano la necessità di fissare una soglia per le piante infette da Fusarium fujikuroi e di ridurre, per le sementi certificate, la tolleranza per piante selvatiche o a grani rossi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 maggio 2012.

Modifica i requisiti fitosanitari e qualitativi per la coltura di Oryza sativa nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, introducendo soglie per Fusarium fujikuroi e per piante selvatiche o a grani rossi.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione di sementi di Oryza sativa nell'ambito della disciplina UE sulla commercializzazione delle sementi di cereali di cui alla direttiva 66/402/CEE. Riguarda in particolare i campi di produzione delle sementi di riso e, distintamente, le categorie sementi di base e sementi certificate (1a e 2a generazione).

Modifica dei requisiti per Oryza sativa nella disciplina sulle sementi di cereali

La direttiva di esecuzione 2012/1/UE interviene sulla direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, aggiornando i requisiti applicabili alla coltura di Oryza sativa. La modifica risponde a dati e studi forniti dagli Stati membri, che hanno evidenziato la necessità di introdurre una soglia per il Fusarium fujikuroi e di rafforzare il controllo sulla presenza di piante selvatiche o a grani rossi.

Finalità dell'intervento

Il provvedimento mira a proteggere la qualità e la resa delle sementi di riso, tenendo conto che il Fusarium fujikuroi danneggia il riso e non risulta efficacemente trattabile con i prodotti fitosanitari disponibili. Inoltre, la presenza di piante selvatiche o a grani rossi incide negativamente sulla produzione e sulla qualità delle sementi.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa nell'ambito della produzione di sementi disciplinata dalla direttiva 66/402/CEE. Le prescrizioni si applicano ai campi di produzione delle sementi e distinguono tra:

  • sementi di base;
  • sementi certificate di 1a generazione;
  • sementi certificate di 2a generazione.

Contenuto normativo della modifica

L'articolo 1 sostituisce il punto 3.A dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE con nuove soglie quantitative.

Per le piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi, i limiti massimi sono:

  • 2 per 200 m2 per la produzione di sementi di base;
  • 4 per 200 m2 per la produzione di sementi certificate, 1a generazione;
  • 8 per 200 m2 per la produzione di sementi certificate, 2a generazione.

Per le piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi, i limiti massimi sono:

  • 0 per la produzione di sementi di base;
  • 1 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate, 1a e 2a generazione.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 maggio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le misure nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione e vigore

Oltre al testo di recepimento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE

L'articolo 1 sostituisce il punto 3.A dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE per la specie Oryza sativa, introducendo nuovi limiti numerici per la presenza di piante infette da Fusarium fujikuroi e di piante selvatiche o a grani rossi nei campi di produzione delle sementi.

Soglie per Fusarium fujikuroi

Per Oryza sativa il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare: 2 per 200 m2 per sementi di base; 4 per 200 m2 per sementi certificate di 1a generazione; 8 per 200 m2 per sementi certificate di 2a generazione.

Soglie per piante selvatiche o a grani rossi

Per Oryza sativa il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base; 1 per 100 m2 per sementi certificate di 1a e 2a generazione.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 maggio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle disposizioni interne

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementifitosanitariocommercializzazione dei cereali

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