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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12700/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cimino impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e due reati-scopo. Il ricorso articola tre motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria rispetto all'esistenza di un'associazione, con puntualizzazioni su rapporti sporadici tra gli indagati, ruolo occasionale di alcuni partecipi, comunicazioni che non proverebbero un programma criminale stabile e la mancata specificazione della "affectio societatis"; (2) richiesta di derubricazione, a titolo subordinato, in associazione per fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, per quantità limitate, numero ristretto di transazioni, area e durata temporale contenute e assenza di rete di pusher; (3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con la censura della contraddizione tra il ragionamento che collega il pericolo di reiterazione all'inserimento in un contesto criminale e il riconoscimento, nella stessa ordinanza, della cessazione di quel contesto dal 2020 (circa tre anni), nonché il richiamo allo stato di incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che dagli elementi investigativi emergano indizi sufficienti di operatività di un gruppo (ruolo stabile di Cimino nei trasporti, contatti con i fornitori, progettualità di canali esteri, pluralità di soggetti e 'staffette') e che le modalità e le prospettive economiche ostano alla derubricazione per fatti di lieve entità. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando una contraddittorietà intrinseca: il Tribunale aveva fondato il pericolo di reiterazione sull'appartenenza a un contesto delinquenziale che poi ha indicato come interrotto da anni, e non ha fornito motivazione supplementare a superare la presunzione di non pericolosità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (art. 309, co. 7, c.p.p.) e ha disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    La derubricazione in associazione per fatti di lieve entità richiede che i sodali abbiano programmato solo fatti di lieve entità e che le modalità operative siano incompatibili con fatti di maggiore gravità; nel caso la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (modalità esecutive, pluralità di soggetti, 'staffette', prospetti economici) escludono l'applicabilità di questa derubricazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Richiamato dalla giurisprudenza come parametro per valutare se le condotte rientrino nella previsione di 'fatti di lieve entità'; la Corte ha valutato che non tutte le condotte contestate rientrano in tale previsione.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La presunzione prevista dall'art. 275 co.3 (che può favorire la misura) è evocata dal Tribunale ma la Corte ritiene che la cessazione pluriennale della filiera criminale possa costituire elemento idoneo a neutralizzare tale presunzione, richiedendo perciò motivazione ulteriore se si vuol mantenere la misura.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma sulla competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione.

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • La sola esistenza di colloqui criptici o di contatti sporadici tra indagati non basta a escludere né a confermare automaticamente l'esistenza di un'associazione: conta la valutazione complessiva degli elementi (ruoli ricoperti, ripetizione di comportamenti, modalità operative e rapporti con i fornitori).
  • Per far rientrare un gruppo nella derubricazione per fatti di lieve entità (art. 74, co. 6, DPR 309/90) occorre che tutte le condotte del sodalizio siano riconducibili a minor gravità e che le modalità operative siano incompatibili con forniture consistenti; elementi come staffette, pluralità di partecipanti e prospettive economiche importanti ostano alla derubricazione.
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari deve essere logicamente coerente: non è ammissibile fondare il pericolo di reiterazione sull'appartenenza a un contesto criminale e contemporaneamente sostenere che quel contesto sia cessato da anni senza motivare perché la misura resta comunque necessaria.
  • La cessazione prolungata delle attività contestate e lo stato di incensuratezza possono costituire elementi idonei a neutralizzare la presunzione di pericolosità; il giudice che mantiene la misura deve dare motivazione supplementare che superi tale presunzione.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio: la Corte verifica la logicità e la legalità della motivazione e la corretta applicazione delle norme, ma non rientra nel merito probatorio salvo errori di diritto o contraddizioni manifeste.

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