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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9425/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e concorso in associazione mafiosa. I ricorsi deducevano violazione di legge e insufficienza del compendio indiziario (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), contestando che le poche telefonate e il ruolo di "mero veicolo" di informazioni non giustificassero la misura cautelare né la qualificazione di ruolo fondamentale nella condotta estorsiva; inoltre si censurava la mancanza di esigenze cautelari concrete e specifiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia correttamente valutato il quadro indiziario nel suo complesso: la Barreca non si limitava a trasferire chiamate ma era a conoscenza del significato del linguaggio criptato, partecipava agli incontri con l'intermediario e il suo apporto materiale è stato causalmente idoneo alla realizzazione dell'estorsione. Il Tribunale ha inoltre motivato congruamente il pericolo di reiterazione, atteso il perdurare dei legami col sodalizio e la mancata adesione della Barreca alla scelta collaborativa del coniuge. Conseguentemente è stata confermata la misura degli arresti domiciliari e condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 11 quater c.p.

    Richiamata come circostanza aggravante relativa alla condotta in contesto di criminalità organizzata; utilizzata nella qualificazione dell'azione estorsiva aggravata dal metodo mafioso

  • art. 99 c.p.

    Richiamato tra le norme applicabili nell'ambito della responsabilità penale concorrente; contestualmente valutato nel quadro delle imputazioni

  • art. 110 c.p.

    Richiama il concorso di persone nel reato; la corte ha ritenuto provato il contributo concorsuale della Barreca

  • art. 629, comma 2 c.p.

    Norma relativa all'estorsione aggravata; richiamata nella descrizione del reato contestato

  • art. 628, comma 3, n. 3 c.p.

    Riferimento all'aggravante prevista per estorsione in particolari condizioni; inserita nella contestazione dell'ipotesi estorsiva aggravata

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la vicenda è stata valutata in relazione all'influenza e al metodo mafioso della cosca

  • art. 71 D.Lgs. 159/2011

    Richiamato nel collegamento tra reato estorsivo e fattispecie di interesse della normativa antimafia/tributi associativi

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto infondate le censure in merito alla valutazione indiziaria e alle esigenze cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di impugnazione (presumibilmente in tema di utilizzazione di atti d'indagine); la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle intercettazioni e degli atti probatori

  • art. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati nella censura riguardante la valutazione delle intercettazioni e delle prove; la Corte ha confermato che il giudice ha correttamente valutato il contenuto probatorio

Massime di principio

  • La valutazione cautelare va fatta sul complesso delle emergenze investigative: singoli elementi apparentemente isolati (es. poche telefonate) possono essere valutati come partecipazione continuativa se inseriti nel contesto fattuale complessivo.
  • Il cosiddetto "trasferire informazioni" può configurare un contributo materiale al reato quando emerga consapevolezza del significato delle comunicazioni (es. lingua criptata) e presenza/partecipazione agli incontri decisionali.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) possono essere ritenute sussistenti anche in assenza di atti recenti delittuosi, se permangono legami con il sodalizio e non vi è adesione a collaborazioni o segnali di dissociazione.
  • Le censure che si limitano a una rilettura parziale o parcellizzata del compendio probatorio difficilmente riescono a scalfire una motivazione che ha valutato l'insieme degli elementi investigativi.
  • Le intercettazioni e gli atti d'indagine, se coerentemente collegati tra loro, mantengono valore indiziario significativo; la loro valutazione è di merito e la Corte di legittimità tende a verificare solo la correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare bisogna proporre argomentazioni specifiche e circostanziate su punti qualificanti (es. inesistenza di ruolo causale, elementi concreti che escludono il pericolo di reiterazione), non mere affermazioni generiche.

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