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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29162/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo riproduceva doglianze già esaminate e disattese in appello senza una autonoma e argomentata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in relazione a fatti commessi a Crotone il 5 luglio 2017. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che il teste commercialista avrebbe riferito di aver incontrato l'imputato solo per l'apertura della partita IVA e di non aver curato la contabilità della ditta individuale; da ciò inferiva l'erroneità della ricostruzione accusatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente reiterativa di un motivo già proposto in appello, priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la falsità della dichiarazione anche nella parte relativa ai redditi del padre, la coincidenza di codice fiscale e domicilio fiscale tra titolare dell'impresa e imputato, nonché l'assenza nel ricorso della prova documentale asseritamente decisiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi; dal testo non emerge una qualificazione ulteriore della fattispecie, solo il richiamo al delitto contestato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata e per mera riproposizione di questioni già respinte, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza misurarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • Il vizio di aspecificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica o indeterminata, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle che sorreggono la sentenza censurata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la deduzione di travisamento della prova richiede che l'atto indichi e supporti in modo autosufficiente il materiale probatorio asseritamente decisivo; non può fondarsi su documenti non acquisiti o non allegati.
  • La mera affermazione difensiva che contrasta la valutazione del giudice di merito non è sufficiente se non contiene un'effettiva confutazione logica e giuridica delle argomentazioni poste a base della decisione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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