Sentenza del 11/11/2015 n. 23043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1998, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto non gli fosse mai stato validamente notificato. In particolare, affermava che la notifica era stata ricevuta e sottoscritta da G.F., autista part-time della ditta, privo di uno specifico incarico alla ricezione degli atti. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 139 e 149 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., contestando il valore attribuito alla relata e alla cartolina di ritorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile, sia perché non autosufficiente, non essendo stata trascritta la notifica contestata, sia perché il ricorrente non aveva censurato una delle autonome ragioni poste a fondamento della sentenza d'appello: l'accertamento in fatto della regolarità della notifica, risultante dalla cartolina sottoscritta dal dipendente e dall'ufficiale notificatore. La Corte ha inoltre confermato che, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto a un dipendente presente presso l'azienda può essere valida anche senza uno specifico incarico formale, spettando al destinatario dimostrare l'inesistenza di qualsiasi rapporto di collaborazione e la casualità della presenza del consegnatario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.300 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Consegna copia dell'atto a una persona della famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore degli anni quattordici o non palesemente incapace
La notifica può essere validamente consegnata a un dipendente o ad altro soggetto stabilmente collegato al luogo della notifica, senza necessità di dimostrare uno specifico incarico formale alla ricezione.
Art. 149 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale.
Art. 2700 c.c.
La relata e le attestazioni dell'ufficiale notificatore fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla notificazione e sull'efficacia probatoria della relata.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Art. 5 D.L. n. 39/2009, convertito nella L. n. 77/2009
Ha previsto la sospensione dei termini processuali collegata agli eventi sismici dell'Aquila; la Corte l'ha applicata per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La consegna di un atto presso un'azienda a un dipendente presente sul posto è normalmente idonea a perfezionare la notifica, anche senza una delega scritta o uno specifico incarico formale.
- Chi contesta la notifica deve dimostrare concretamente che il consegnatario non aveva alcun rapporto di collaborazione con il destinatario o che la sua presenza nel luogo della notifica era del tutto casuale.
- La cartolina di ritorno e la relata dell'ufficiale notificatore hanno particolare efficacia probatoria; contestazioni sul contenuto delle attestazioni ufficiali possono richiedere la querela di falso quando riguardano fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale.
- Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o indicare integralmente gli atti rilevanti e censurare tutte le autonome ragioni della decisione: se una sola ratio decidendi non viene impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La valutazione del giudice di merito sulla regolarità della notifica è normalmente insindacabile in Cassazione, salvo specifiche e adeguate censure di motivazione o violazioni di legge.
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