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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14885/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia riguarda alcuni terreni siti in agro di Capoterra. Una parte ha convenuto in giudizio gli intestatari risultanti dai registri e altri aventi causa, deducendo di aver acquistato i terreni a titolo originario per usucapione ordinaria, in continuità con il possesso asseritamente esercitato dapprima da un proprio dante causa e poi da lei stessa. Ha anche chiesto di dichiarare inefficaci due atti di donazione con cui alcuni soggetti avrebbero trasferito quote di comproprietà sui beni a favore di altri familiari. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione e dichiarato l'inefficacia delle donazioni; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, rigettando l'usucapione e riconoscendo efficacia alle donazioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi: 1) nullità della sentenza d'appello e dell'ordinanza collegiale per mancata/erronea verifica della regolarità delle notifiche dell'appello e mancata integrazione del contraddittorio verso alcuni litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita decisione su un tema non devoluto, relativo al possesso esclusivo dopo il 1964; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per non avere la Corte considerato le domande riconvenzionali di usucapione formulate in primo grado e la loro incidenza sulle spese; 4) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per non avere considerato una pretesa domanda subordinata di usucapione basata su possesso nomine proprio ex art. 1158 c.c.; 5) omesso esame e motivazione apparente sulla ritenuta inidoneità delle attività di fatto sul fondo a manifestare volontà di possesso esclusivo; 6) omesso esame in relazione alla dichiarazione di efficacia delle donazioni, sostenendo che tale statuizione non potesse derivare automaticamente dal rigetto dell'usucapione; 7) violazione delle norme sulle spese per mancato riconoscimento della soccombenza reciproca e compensazione; 8) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per mancata determinazione del valore del cespite e dei parametri applicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura rivolta contro l'ordinanza collegiale interlocutoria, ha escluso che la sentenza d'appello avesse pronunciato oltre i limiti devolutivi, ha considerato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla valutazione del possesso e alla declaratoria di efficacia delle donazioni, e ha respinto le doglianze sulle spese. In particolare, ha affermato che, in una domanda di usucapione proposta contro più comproprietari, la mancata o irrituale notificazione dell'impugnazione ad alcuni litisconsorti necessari impone in linea di principio l'integrazione del contraddittorio, ma che nel caso concreto l'interesse a far valere tale vizio non era meritevole di tutela, perché la rinnovazione del giudizio di appello sarebbe stata inutile e si sarebbe tradotta in abuso del processo. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che l'erede/comproprietario che voglia usucapire la quota altrui deve dimostrare un possesso esclusivo, incompatibile con il compossesso altrui, non essendo sufficienti mere attività di gestione o cura del bene. Ha inoltre osservato che la declaratoria di efficacia delle donazioni era conseguenza del rigetto della pretesa usucapione e che la liquidazione delle spese non era censurabile nei termini dedotti. Nulla sulle spese di legittimità perché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione ordinaria presuppone un possesso continuato, pacifico, pubblico e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva; la Corte ha escluso che tali requisiti fossero provati.

  • art. 1146 c.c.

    il possesso del dante causa si succede nell'erede senza soluzione di continuità; tuttavia, per usucapire la quota degli altri comproprietari occorre comunque dimostrare l'estensione del possesso in termini di esclusività.

  • art. 1102 c.c.

    l'uso della cosa comune da parte del singolo partecipante non basta a fondare l'usucapione della quota altrui; occorre un comportamento incompatibile con il compossesso e tale da manifestare possesso uti dominus.

  • art. 331 c.p.c.

    nei casi di cause inscindibili o litisconsorzio necessario, la notificazione inesistente o inefficace dell'impugnazione ad alcuni destinatari impone in linea di principio l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 342 c.p.c.

    il giudice ha escluso che vi fosse extrapetizione o difetto di devoluzione; alcune censure sono state dichiarate inammissibili per mancata specifica trascrizione dei contenuti degli atti e dei motivi di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non avesse pronunciato su questioni estranee ai limiti della domanda o del devolutum.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro per le censure di nullità processuale e della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio non consente una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione nei limiti tabellari non richiede specifica indicazione del valore della causa se non vi è scostamento dai parametri.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 15 c.p.c.

    il valore della causa immobiliare si determina sulla base di elementi precostituiti e disponibili all'atto della domanda, non su risultati istruttori sopravvenuti come una consulenza tecnica.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    la motivazione sullo scostamento dai parametri tabellari è necessaria solo se il giudice aumenta o diminuisce ulteriormente gli importi rispetto ai valori medi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111 Cost.

    il principio del giusto processo e della ragionevole durata è richiamato per escludere che possa essere tutelato un interesse meramente dilatorio alla rinnovazione inutile del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda di usucapione proposta contro una pluralità di comproprietari integra una situazione di litisconsorzio necessario sostanziale; in linea di principio, la mancata o inefficace notificazione dell'impugnazione ad alcuni litisconsorti richiede l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • Tuttavia, se il giudizio di rinvio o la rinnovazione dell'appello si tradurrebbero in un mero aggravio processuale privo di utilità concreta, il vizio di integrazione del contraddittorio può essere ritenuto inidoneo a fondare un interesse meritevole di tutela, per evitare un abuso del processo.
  • Per usucapire la quota degli altri comproprietari non basta la mera gestione o cura del bene comune: occorre provare un possesso esclusivo, univocamente incompatibile con il compossesso altrui e tale da manifestare in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus.
  • Il semplice fatto che gli altri partecipanti non abbiano utilizzato il bene non è sufficiente a trasformare il compossesso in possesso esclusivo; servono atti positivi, esterni e concludenti, idonei a escludere gli altri dal godimento.
  • In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle testimonianze, ma solo per denunciare l'omissione dell'esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice non è tenuto a indicare sempre il valore della causa né i parametri applicati, salvo che si discosti ulteriormente dai valori tabellari; inoltre, ai fini del valore della causa immobiliare rilevano solo gli elementi già disponibili al momento della proposizione della domanda, non quelli emersi in corso di istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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