Cassazione Penale, Sentenza n. 1277/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la richiesta della banca Unicredit di pagare oneri (interessi e spese di custodia) richiesti come condizione per il riscatto di due polizze di pegno su preziosi. Le polizze erano state sottoposte a sequestro e successivamente a confisca poi revocata dalla Corte d'appello di Palermo. La Galfano deduce violazione degli artt. 42 e 54 del d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che gli oneri aggiuntivi dovevano essere imputati alla procedura di prevenzione e non a lei, e che il termine per il riscatto è maturato durante la procedura impedendole di riscattare, per cui la banca non poteva vantare quelle ulteriori ragioni di credito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di polizze di pegno soggette a vincolo anticipatorio nella procedura di prevenzione, il diritto della banca, se la confisca fosse divenuta definitiva, si sarebbe trasformato in credito da partecipare al passivo della procedura e soddisfatto nei limiti e con la prelazione del pegno (artt. 45/52/53 d.lgs. 159/2011). Perciò gli organi della procedura non erano tenuti a riscattare le polizze nel corso del sequestro (operazione contraria all'interesse della confisca). Sul versante della terza interessata, il giudice ha ritenuto che la Galfano avrebbe potuto, durante il sequestro, adempiere l'obbligazione verso la banca e così evitare gli oneri oggi reclamati; la sua mancata iniziativa non impediva alla banca di rivendicare quelle somme alla restituzione. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 42
Richiamata dalla ricorrente in via di doglianza; il giudice non ha ritenuto che l'art. 42 comportasse un obbligo per gli organi della procedura di riscattare le polizze durante il sequestro.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54
Invocata dalla ricorrente; il Tribunale ha ritenuto infondata la lettura che attribuisse alla norma il risultato di gravare la procedura degli oneri cui la banca aveva diritto per il riscatto.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45, comma 1
Interpretato dal giudice come norma che sancisce la prevalenza dell'ablazione (confisca) sul diritto del creditore garantito, con conseguente assorbimento del credito del terzo nel passivo della procedura una volta definitiva la confisca.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 4
Usata per spiegare che, una volta definitiva la confisca, il diritto del creditore garantito si trasforma in credito verso la procedura e viene regolato secondo le regole della stessa.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 53
Richiama i criteri di verifica e soddisfazione dei crediti nella procedura; la banca avrebbe potuto partecipare al passivo e soddisfarsi nei limiti e con la prelazione del pegno se la confisca fosse divenuta definitiva.
Massime di principio
- Quando beni dati in pegno a terzi sono sottoposti a sequestro preventivo in una procedura di prevenzione, il termine contrattuale per il riscatto del pegno maturato durante il procedimento non obbliga gli organi della procedura a riscattare: l'operazione sarebbe contraria all'interesse della confisca.
- Se la confisca diventa definitiva, il diritto del creditore garantito (es. banca che ha erogato il finanziamento) si trasforma in credito verso la procedura e va verificato e soddisfatto secondo le regole del passivo e la prelazione del pegno (art. 45, 52, 53 d.lgs. 159/2011).
- La terza interessata che ha dato il bene in pegno poteva, durante il sequestro, provvedere al pagamento del debito verso la banca per evitare l'aggravio di oneri richiesti alla restituzione; la mancata iniziativa può essere valutata dal giudice a suo carico.
- In caso di revoca del vincolo anticipatorio, gli effetti negoziali tra le parti ritornano pienamente operativi e le eventuali pretese accessorie vanno valutate secondo i rapporti contrattuali tra le parti ovvero tramite l'esercizio dei rimedi processuali (surroga o partecipazione al passivo della procedura).
- Per tutelarsi, il terzo titolare del bene dato in pegno dovrebbe documentare e, se del caso, adempiere tempestivamente alle obbligazioni contrattuali in scadenza durante il sequestro o preparare istanze volte a far valere la propria posizione nella procedura (es. surroga o partecipazione al passivo).
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