Cassazione Penale, Ordinanza n. 40319/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 marzo 2025, deducendo un unico motivo: il preteso difetto di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Corte di cassazione rileva che la censura è priva di specificità perché riproduce sostanzialmente questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di merito aveva fondato il convincimento su elementi ritenuti univoci, tra cui la ripresa della telecamera di videosorveglianza e il riconoscimento operato dai militari intervenuti; il ricorso mirava invece, in modo surrettizio, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 c.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il fatto contestato è descritto come indebito utilizzo di strumenti di pagamento; il testo non consente di ricavare con certezza la specifica norma incriminatrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di critiche già esaminate e respinte in appello è inammissibile.
- Non è consentito in sede di legittimità introdurre una lettura alternativa del merito o una diversa ricostruzione del compendio probatorio, quando il giudice di appello abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto.
- La presenza di elementi probatori ritenuti univoci dal giudice di merito, come immagini di videosorveglianza e riconoscimento da parte degli operanti, è sufficiente a sorreggere la motivazione quando il ricorso non ne evidenzi specifici vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
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