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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14247/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una società datrice di lavoro aveva chiesto a una società di consulenza fiscale e del lavoro come proseguire in forma autonoma la collaborazione con due ex dipendenti. La consulente aveva suggerito l’inquadramento con contratti a progetto e predisposto i relativi schemi, poi utilizzati dalla cliente. La Direzione provinciale del lavoro aveva ritenuto i contratti inadeguati, poiché non indicavano alcun progetto o programma e contenevano clausole tipiche della subordinazione, tra cui un compenso mensile fisso; la cliente aveva quindi dovuto corrispondere all’INPS complessivamente 22.380,53 euro. Il 15 maggio 2012 aveva convenuto in giudizio la società di consulenza e il commercialista suo socio illimitatamente responsabile, chiedendone la condanna per responsabilità professionale. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 423 del 21 marzo 2014, aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 808/2018 depositata il 15 maggio 2018, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, dichiarando nullo il rapporto contrattuale perché aveva qualificato la consulenza e la predisposizione dei contratti come attività riservate ai consulenti del lavoro iscritti all’albo ai sensi della L. n. 12 del 1979. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 12 del 1979 e dell’art. 2229 c.c., sostenendo che gli adempimenti riservati riguardano attività esecutive o formali di amministrazione del personale, non la consulenza sulla scelta dell’inquadramento contrattuale né la predisposizione di uno schema; ha inoltre contestato il richiamo della sentenza d’appello a pronunce penali. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame del fatto che le prestazioni sarebbero state svolte personalmente dal commercialista o sotto la sua diretta supervisione, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto escludere la nullità del contratto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la qualificazione della consulenza prestata e della predisposizione dello schema contrattuale come attività riservate agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro: gli adempimenti riservati dalla L. n. 12 del 1979 sono quelli relativi all’amministrazione del personale, di natura fiscale o previdenziale, nei quali il professionista opera su delega in sostituzione del datore di lavoro; non vi rientra la consulenza in sé, consistente nel suggerire un determinato inquadramento contrattuale e nel fornire il relativo schema. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2229 c.c.

    Va premesso che è la legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.), per cui risulta inesatto e del tutto generico affermare che, in generale, l’attività di consulenza aziendale sia riservata ai professionisti iscritti in specifici albi.

    La riserva di attività professionali e l’obbligo di iscrizione in un albo devono derivare dalla legge; non si può affermare genericamente che la consulenza aziendale sia riservata a professionisti iscritti.

  • L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1

    Dalla lettura delle norme si ricava che è attività riservata al consulente iscritto all’albo, che ne risponde personalmente, quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro.

    La riserva prevista per i consulenti del lavoro iscritti all’albo riguarda gli adempimenti relativi al personale di natura fiscale o previdenziale, svolti su delega in sostituzione del datore di lavoro; non comprende ogni attività collegata alla presenza di rapporti di lavoro.

  • L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 2

    Non rientra nella nozione di espletamento di un “adempimento”, viceversa, e quindi nell’attività riservata ai professionisti iscritti, l’attività di consulenza in sè, alla quale è riconducibile quella svolta nel caso di specie, che si è tradotta nel consigliare un determinato inquadramento contrattuale, piuttosto che un altro, e nel fornire all’impresa che lo richiedeva uno schema contrattuale utilizzabile.

    La consulenza sulla scelta dell’inquadramento contrattuale e la predisposizione del relativo schema non costituiscono gli adempimenti riservati dall’art. 2 agli iscritti all’albo.

Massime di principio

  • Le attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo devono essere individuate dalla legge; la riserva non può essere estesa in via generica a un intero settore di consulenza.
  • Ai sensi della L. n. 12 del 1979, la riserva in favore dei consulenti del lavoro iscritti all’albo riguarda gli adempimenti di natura fiscale o previdenziale relativi all’amministrazione del personale, quando il professionista opera su delega in sostituzione del datore di lavoro.
  • La consulenza sulla scelta dell’inquadramento contrattuale dei collaboratori e la predisposizione del relativo schema non rientrano, di per sé, tra gli adempimenti riservati ai consulenti del lavoro iscritti all’albo; il contratto relativo a tali prestazioni non è nullo per il solo fatto che siano rese da una società di consulenza non abilitata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionale
RamiResponsabilità civileContratti
IstitutiNullità

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