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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9961/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 07/11/2023 del Tribunale di Brescia che, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del 06/09/2023 (che aveva escluso esigenze cautelari), aveva disposto: obbligo di presentazione alla P.G. per tutti e tre; divieti interdittivi per Banin e Amoruso (divieto di esercitare la professione di commercialista/consulente fiscale e incarichi direttivi per 12 mesi) e divieto di incarichi direttivi per Sapienza. Motivazioni specifiche: Banin ha dedotto vizio di motivazione sulla competenza territoriale e sulla mancata richiesta di rinvio; ha chiesto la retrodatazione della decorrenza delle misure (art. 297 c.p.p.) sostenendo che elementi utili fossero già desumibili da precedenti ordinanze; ha censurato la carenza di motivazione sui gravi indizi a suo carico e sulla sussistenza/adeguatezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e della misura imposta. Amoruso ha contestato l'illogicità della valutazione del pericolo di reiterazione, sostenendo che mancassero elementi concreti e che il sequestro dei crediti e l'assenza di violazioni successive neutralizzassero il rischio. Sapienza ha censurato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione circa il pericolo di recidiva, richiamando in particolare il fatto che il sequestro dei crediti era stato eseguito dopo l'appello del PM e che fino ad allora non aveva manifestato condotte reiterative.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili e ha condannato i ricorrenti ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Motivi principali della decisione: il Tribunale di Brescia ha legittimamente ritenuto la competenza territoriale in base alla connessione teleologica (art. 12 c.p.p.), individuando il luogo della consumazione nei luoghi delle prime cessioni (sede della società cessionaria) dove i crediti sono stati accettati sul portale dell'Agenzia delle Entrate; la richiesta di retrodatazione non è stata provata secondo i criteri di desumibilità richiesti dall'art. 297 comma 3 e dalla giurisprudenza; è legittimo il richiamo, da parte del giudice d'appello cautelare, alla motivazione del G.I.P. purché il giudice dell'appello compia un esame critico degli elementi richiamati; la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) può essere desunta dalla gravità e dalle concrete modalità delle condotte, dalla personalità e dal ruolo professionale degli indagati, e non richiede la preventiva indicazione di immediate occasioni di recidiva; il sequestro dei crediti non esclude automaticamente il rischio di reiterazione. In conseguenza i provvedimenti interdittivi e l'obbligo di presentazione applicati dal Tribunale di Brescia sono stati ritenuti adeguatamente motivati.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Fondamento formale delle doglianze in Cassazione (es. carenza di motivazione, violazione di legge). La Corte l'ha applicata per esaminare la correttezza logico-giuridica delle motivazioni impugnate.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Previsione invocata per la retrodatazione della decorrenza delle misure: la Corte ricorda che spetta al ricorrente allegare e provare la desumibilità, dagli atti del precedente procedimento, degli elementi significativi utili alla retrodatazione; in mancanza la richiesta è respinta.

  • art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma sulla connessione teleologica: la Corte ha confermato che la connessione può spostare la competenza territoriale quando sussista un disegno criminoso collegante i fatti (valutazione del luogo delle operazioni idonee a ostacolare l'identificazione, quali le prime cessioni).

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione: la Corte ha ribadito che il giudice valuta l'attualità del pericolo sulla base di una prognosi fondata sulle concrete modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto; non è necessario individuare immediate occasioni concrete perché il pericolo sia attuale, purché la valutazione sia accurata e motivata.

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    Obblighi di motivazione dell'ordinanza: consentono al giudice d'appello cautelare di richiamare altro atto del procedimento (anche integralmente) a condizione di esplicitarne il vaglio critico e la rilevanza; la Corte ha ritenuto rispettata tale condizione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La competenza territoriale può essere 'spostata' dalla connessione teleologica: occorre valutare il luogo delle operazioni più significative (es. prime cessioni) e il collegamento del disegno criminoso; non sempre è necessario l'identità formale degli autori tra reato mezzo e reato fine, ma la motivazione deve spiegare il nesso.
  • La richiesta di retrodatazione della decorrenza delle misure ex art. 297 c.p.p. richiede la prova che dagli atti del primo procedimento risultassero già elementi dotati di specifica 'significanza processuale' (desumibilità); l'onere probatorio grava su chi invoca la retrodatazione.
  • Il giudice d'appello cautelare può legittimamente richiamare la motivazione del G.I.P. purché esegua un esame critico degli elementi richiamati e risponda alle questioni sollevate dalle parti (motivazione per relationem ammessa se adeguatamente argomentata).
  • Il pericolo di reiterazione può essere accertato mediante una valutazione prognostica basata sulle concrete modalità della condotta, sul ruolo e sulle capacità dell'indagato e sul contesto socio-economico; non è sempre necessario dimostrare immediate 'occasioni' di recidiva, ma la decisione deve essere logicamente motivata.
  • Il sequestro preventivo degli utili (es. crediti d'imposta) non annulla automaticamente la valutazione del pericolo di reiterazione: il giudice può ritenere che la presenza di crediti non monetizzati o il ruolo attivo dell'indagato possano anzi favorire la ricerca di ulteriori profitti illeciti.
  • In sede di cassazione de libertate, i giudizi sul vizio di motivazione sono scrutinati sul piano della logicità, coerenza e congruenza della rappresentazione fattuale e delle valutazioni del giudice di merito; motivazioni circostanziate e richiamo critico ad atti precedenti sono decisive per la resistibilità del provvedimento.

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