Sentenza n. 15209/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 20.2.2026 (rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-), notificata il 27.2.2026, di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, commi 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020, per l’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, fondato sul fatto che la richiedente aveva contratto matrimonio con una persona appartenente al nucleo familiare della madre, assegnataria di un altro alloggio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2026, notificata il 27 febbraio 2026, che aveva respinto la domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio ERP occupato. Con un unico articolato motivo ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che, con il matrimonio, il coniuge avesse costituito ex lege un nuovo nucleo familiare insieme a lei e non facesse più parte del nucleo della madre assegnataria, indipendentemente dalla residenza anagrafica; ha richiamato, a sostegno, l’art. 11, comma 5, l.r. Lazio n. 12/1999 e l’art. 3, comma 2, d.P.C.M. n. 159/2013.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che sia ostativa alla regolarizzazione soltanto una precedente assegnazione, in locazione o in proprietà, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, e non la mera partecipazione al nucleo familiare dell’assegnatario. Nel caso concreto né la ricorrente né il coniuge erano mai stati assegnatari di un alloggio ERP: lo era stata soltanto la madre del coniuge, nel cui nucleo quest’ultimo era inserito prima del matrimonio. Il presupposto considerato da Roma Capitale era quindi inidoneo a giustificare il rigetto e la motivazione del provvedimento risultava carente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, commi 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020
Con ricorso notificato il 27.4.2026 (dep. il 21.5) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 22, co. 140 e ss., l. Reg. lazio n. 1/2020, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via -OMISSIS-; atto di diniego adottato dall’ente sul presupposto che la ricorrente, successivamente alla presentazione dell’istanza, ha contratto matrimonio con -OMISSIS-, la cui madre risulterebbe assegnataria di un altro alloggio e del cui nucleo familiare egli farebbe parte.
La disposizione disciplina la domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio ERP. Il diniego non può fondarsi sulla sola appartenenza del coniuge, prima del matrimonio, al nucleo familiare di un altro assegnatario: è ostativa una precedente assegnazione al richiedente.
art. 11, comma 5, l.r. Lazio n. 12/1999
Con un unico articolato motivo la parte ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato, prospettando che con il matrimonio il -OMISSIS-non farebbe più parte del precedente nucleo familiare, ma avrebbe ex lege costituito un nuovo nucleo con l’istante, indipendentemente dalla residenza anagrafica (arg. ex art. 11, co. 5, l. Reg. Lazio n. 12/1999 e art. 3, co. 2, d.P.C.M. n. 159/2013).
La norma è richiamata quale argomento a sostegno della tesi secondo cui il matrimonio determina la costituzione di un nuovo nucleo familiare, indipendentemente dalla residenza anagrafica; la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.
art. 3, comma 2, d.P.C.M. n. 159/2013
Con un unico articolato motivo la parte ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato, prospettando che con il matrimonio il -OMISSIS-non farebbe più parte del precedente nucleo familiare, ma avrebbe ex lege costituito un nuovo nucleo con l’istante, indipendentemente dalla residenza anagrafica (arg. ex art. 11, co. 5, l. Reg. Lazio n. 12/1999 e art. 3, co. 2, d.P.C.M. n. 159/2013).
La norma è indicata dalla ricorrente a sostegno della tesi che il matrimonio comporti la costituzione di un nuovo nucleo familiare anche a prescindere dalla residenza anagrafica; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini della regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di un alloggio ERP, costituisce causa ostativa una precedente assegnazione al richiedente, in locazione o in proprietà, di un alloggio realizzato con contributi pubblici; non è invece sufficiente la mera appartenenza, come componente, al nucleo familiare di un diverso assegnatario.
- È illegittimo per carenza di motivazione il diniego di regolarizzazione fondato esclusivamente sull’assegnazione di un alloggio ERP a un familiare del coniuge, quando né il richiedente né il coniuge risultino essere stati assegnatari.
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