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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20238/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente che aveva prestato servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, in particolare nella circoscrizione consolare di Londra dal 2010/2011 al 31/08/2015. La lavoratrice sosteneva di avere diritto alla supervalutazione del servizio reso all'estero e a una ricostruzione più favorevole della carriera ai sensi dell'art. 673 d.lgs. 297/1994, con conseguente riconoscimento di una maggiore anzianità utile per il passaggio a tutte le fasce stipendiali, sino alla quarta fascia dal 31/12/2014, oltre alle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo che, per effetto dell'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010, come prorogato dall'art. 1, lett. b), d.P.R. 122/2013, il periodo 2010-2013 dovesse essere sottratto dalla anzianità complessiva ai fini del progressivo inserimento nelle fasce stipendiali. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli accordi ARAN del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014 e del decreto n. 3 del 14 gennaio 2011, sostenendo che la contrattazione collettiva avesse previsto il recupero delle annualità bloccate fino al 2012 e che, dunque, il conteggio corretto dovesse limitare la detrazione alla sola annualità 2013, senza espungere anche le altre annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all'orientamento già espresso nelle recenti pronunce del 2025 e alla lettura sistematica della disciplina sul blocco stipendiale del personale scolastico. La Corte ha chiarito che il blocco introdotto dall'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010, prorogato al 31 dicembre 2013, comporta la sterilizzazione ai fini economici delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, ma non elimina gli effetti giuridici dell'anzianità di servizio. Tuttavia, in mancanza di un ulteriore intervento della contrattazione collettiva con previsione di risorse, l'annualità 2013 non può essere computata ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. La sentenza impugnata, che aveva escluso ogni effetto di tutte le annualità del periodo 2010/2013, non si è conformata a tali principi. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello competente, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 673 d.lgs. 297/1994

    richiamato dalla ricorrente per la ricostruzione della carriera e il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato all'estero

  • art. 9, comma 23, d.l. 78/2010

    "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"

    disciplina speciale di blocco/sternalizzazione economica delle annualità 2010-2013 per il personale scolastico; non impedisce gli effetti giuridici dell'anzianità, ma esclude la rilevanza economica delle annualità bloccate fino a recupero contrattuale con risorse dedicate

  • art. 1, lett. b), d.P.R. 122/2013

    ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 l'efficacia del blocco previsto dall'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010

  • art. 8, comma 14, d.l. 78/2010

    rinvia alle risorse destinate al settore scolastico, in collegamento con il meccanismo di recupero contrattuale delle annualità bloccate

  • art. 64, comma 9, d.l. 112/2008

    prevede la destinazione di una quota delle economie di spesa al settore scolastico per iniziative di valorizzazione e sviluppo professionale della carriera

  • CCNL 13 marzo 2013

    ha consentito il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, con attribuzione dei relativi incrementi economici

  • CCNL 7 agosto 2014

    ha previsto il recupero dell'annualità 2012, sempre previa individuazione delle relative risorse

  • art. 1, d.l. 3/2014

    ha disciplinato ulteriormente la materia, bloccando le azioni di recupero in talune ipotesi e precisando che per il personale della scuola non trovava applicazione per il 2014 l'art. 9, comma 1, d.l. 78/2010

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico il blocco delle progressioni stipendiali disposto per determinate annualità opera in via di sterilizzazione economica, non come eliminazione dell'anzianità di servizio in sé: gli effetti giuridici restano distinti da quelli economici.
  • Per il personale docente e ATA, le annualità interessate dal blocco possono incidere sull'avanzamento automatico per fasce stipendiali solo nei limiti in cui la contrattazione collettiva ne consenta il recupero e siano stanziate le risorse necessarie.
  • Quando la disciplina speciale prevede la 'non utilità' di annualità determinate ai fini delle posizioni stipendiali, tale effetto può proiettarsi oltre il periodo di blocco e impedire il computo di quelle annualità anche per gli sviluppi economici successivi, fino a diverso intervento contrattuale.
  • In sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico va mantenuta la distinzione tra anzianità utile ai fini stipendiali e anzianità rilevante per altri istituti giuridici o professionali, che non possono essere incisi dal blocco economico salvo espressa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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