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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di 25 capi confermati in anomalia per sesso, detenuti presso l'allevamento della ricorrente, mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego delle carcasse per il consumo umano, e con costi a carico della stessa ricorrente, senza riconoscimento di alcun indennizzo; - della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (RC) di data -OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che un vitello ufficialmente oggetto di trasferimento tra due allevamenti terzi si trovava in realtà presso l’allevamento della ricorrente (perdita della tracciabilità); - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data-OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della ricorrente; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato riformulato il fermo temporaneo dei bovini in uscita dall’allevamento della ricorrente; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data-OMISSIS-, con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; - nonché per il risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza veterinaria di abbattimento e distruzione di 25 bovini per anomalie di sesso e perdita della tracciabilità, nonché precedenti provvedimenti di fermo della movimentazione e direttive ministeriali e regionali sulla gestione delle anomalie identificative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (allevatore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'ordinanza con cui l'ATS ha disposto l'abbattimento, mediante invio vincolato a uno stabilimento di macellazione, di 25 bovini detenuti presso l'allevamento della soccidaria, con divieto di destinare le carni al consumo umano o alla produzione di alimenti per animali da compagnia e senza indennizzo. Sono stati impugnati anche la nota dei NAS che aveva segnalato la possibile sostituzione fraudolenta di marchi auricolari e lo scambio identificativo tra vitelli, i provvedimenti di fermo temporaneo dei bovini in uscita, le direttive regionali che avevano previsto l'abbattimento e la distruzione delle carni per i capi con anomalie di sesso, razza o entrambe, e la nota ministeriale che aveva riservato all'allevamento di nascita, previa validazione dell'autorità sanitaria, la correzione dei dati nella BDN. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la sproporzione dell'abbattimento e della distruzione delle carni, sostenendo che i capi erano sani, sottoposti a controlli e tracciabili quanto ai trattamenti, e che le anomalie di sesso o razza potevano dipendere da meri errori materiali. Ha sostenuto che sesso e razza non costituissero mezzi normativi di identificazione dell'animale, che l'abbattimento non potesse operare automaticamente in assenza di un concreto rischio sanitario o di prova di contraffazione dei marchi, e che fossero praticabili misure meno gravose, quali la macellazione ordinaria con ispezioni ante e post mortem, ulteriori analisi o la crioconservazione delle carni. È stata inoltre censurata come irragionevole la nuova procedura che impedisce all'allevamento di destinazione di correggere direttamente i dati anagrafici nella BDN, rimettendo l'iniziativa all'allevamento di nascita, il quale potrebbe non avere interesse o non essere disponibile a regolarizzare l'errore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha confermato la sospensione dell'ordine di abbattimento già disposta in sede monocratica, salvaguardando l'interesse dell'allevatore alla conservazione dei capi. Ha tuttavia mantenuto il divieto di commercializzazione e di immissione nella catena alimentare delle carni, poiché la non completa tracciabilità non consente di escludere l'origine effettiva degli animali, i trattamenti farmacologici o ormonali ricevuti e l'alimentazione seguita. Il giudice ha ritenuto che non fosse ancora certa la frode o la contraffazione dei marchi, poiché le anomalie relative ai capi dell'allevamento della ricorrente apparivano accertate soprattutto mediante raffronto documentale tra gli animali presenti e i dati della BDN; permaneva però una situazione di tracciabilità incompleta, incompatibile allo stato con la certezza della sicurezza delle carni. Ha quindi escluso che la sola dichiarazione del veterinario aziendale sullo stato attuale di salute degli animali fosse sufficiente, non potendo attestare la storia pregressa e i trattamenti eventualmente ricevuti. Il TAR ha rilevato che l'art. 15, comma 3, lett. d), del d.lgs. 134/2022 lascia alle autorità veterinarie un margine di valutazione degli aspetti sanitari e di benessere, sicché l'abbattimento non può essere applicato senza una completa istruttoria sulla concreta situazione dei capi. In alternativa alla conservazione in vita, l'allevatore può procedere all'abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni fino alla definizione del merito, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie. Ha inoltre imposto un effetto propulsivo: le autorità veterinarie, la ricorrente e la soccidaria devono avviare un confronto sulla tracciabilità, ricostruire l'intero percorso dei capi e verificare se le anomalie dipendano da errori materiali o dall'apposizione dello stesso marchio a animali diversi, nonché se eventuali errori plurimi rivelino criticità aziendali tali da compromettere l'affidabilità degli allevamenti coinvolti. Il Direttore del Distretto Veterinario dovrà depositare una relazione entro il 14 ottobre 2026. Il merito è stato fissato per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022

    abbattimento degli animali non identificati e divieto di impiego della carne per il consumo umano, previa valutazione degli aspetti sanitari e di benessere

    La disposizione non impone un automatismo assoluto: l'autorità veterinaria deve valutare gli aspetti sanitari e di benessere connessi alla situazione concreta, esercitando il margine di discrezionalità previsto dalla norma.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di un confronto collaborativo tra autorità veterinarie, allevatore e soccidaria per ricostruire la tracciabilità dei capi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; la domanda è stata accolta parzialmente con sospensione dell'abbattimento e mantenimento del divieto di commercializzazione delle carni.

Massime di principio

  • L'ordine di abbattimento previsto dalla disciplina sull'identificazione e registrazione dei bovini non opera necessariamente come automatismo per ogni anomalia registrale, ma richiede una valutazione concreta degli aspetti sanitari e di benessere degli animali e il rispetto del principio di proporzionalità.
  • Quando la tracciabilità di un animale non è completa, il divieto di destinare le carni al consumo umano può essere mantenuto anche in assenza di prova definitiva della frode o di specifici segni clinici, perché l'incertezza sull'origine del capo impedisce di ricostruire con affidabilità i trattamenti farmacologici, ormonali e alimentari pregressi e di individuare analisi mirate.
  • La sola attestazione del veterinario aziendale circa lo stato attuale di salute dell'animale non è sufficiente a dimostrare la sicurezza delle carni quando sia incerta l'identità del capo, poiché non consente di verificare la storia sanitaria e i trattamenti pregressi.
  • In presenza di accertamenti sulla perdita di tracciabilità svolti principalmente mediante raffronto documentale tra il capo presente e i dati della banca dati, senza certezza della sostituzione fraudolenta del marchio auricolare, l'amministrazione deve completare l'istruttoria prima di rendere definitivo l'abbattimento, verificando l'intero percorso dell'animale e la possibile origine delle anomalie.
  • La tutela cautelare può combinare la sospensione dell'abbattimento con il mantenimento del divieto di commercializzazione delle carni e con prescrizioni propulsive dirette a imporre alle parti e all'amministrazione un confronto istruttorio, così da bilanciare la tutela della salute pubblica con la conservazione del patrimonio dell'allevatore.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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