Cassazione Civile, Ordinanza n. 18727/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall. promosso dalla curatela contro una banca, per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse eseguite sul conto della società poi fallita. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo revocato rispetto al primo grado, ritenendo provata la scientia decoctionis della banca sulla base dei bilanci della società, della loro presumibile conoscenza da parte dell'istituto in ragione dei rapporti di conto e di affidamento, e delle risultanze della Centrale Rischi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 67, comma 2, legge fall., 2697, 2727 e 2729 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalla mera conoscibilità dei bilanci, peraltro non pubblicati; 2) violazione delle medesime norme e vizio motivazionale, contestando che le risultanze della Centrale Rischi evidenziassero solo utilizzi superiori all'accordato e non la piena conoscibilità di indici irreversibili di insolvenza; 3) carenza e contraddittorietà di motivazione sulla valutazione degli elementi presuntivi della scientia decoctionis, in particolare per aver ritenuto irrilevante la mancata adozione da parte della banca di una strategia di rientro, nonostante il mantenimento dei fidi. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati, osservando che la Corte territoriale aveva tratto la prova della conoscenza effettiva dello stato di decozione da un ragionamento presuntivo coerente, fondato su bilanci, rapporti di affidamento e Centrale Rischi, senza limitarsi alla mera conoscibilità. Ha quindi valorizzato la professionalità dell'operatore bancario e il sistema di monitoraggio del credito, richiamando la legittimità dell'uso di presunzioni semplici e l'insindacabilità in cassazione della valutazione di merito sulla scientia decoctionis. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della banca alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67, comma 2, legge fall., rimesse per complessivi euro 120.297,86, riducendo il maggior importo revocato in primo grado perché aveva riconosciuto un affidamento. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la prova presuntiva della scientia decoctionis della banca, fondata su bilanci della società affidata, rapporti di conto e affidamento, dati della Centrale Rischi e obblighi di costante monitoraggio propri dell'attività bancaria, escludendo che si trattasse di mera conoscibilità o di una doppia presunzione vietata. Ha altresì osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La banca è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, legge fallimentare
Consente la revocatoria delle rimesse bancarie quando sia provata la scientia decoctionis dell'istituto di credito; la Corte ha ritenuto corretta la prova presuntiva dello stato soggettivo della banca.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza potesse essere offerta per presunzioni semplici.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento inferenziale della Corte d'appello.
art. 2729 c.c.
La Corte ha ritenuto che le presunzioni utilizzate fossero gravi, precise e concordanti e non integrassero una mera congettura o una vietata doppia presunzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure di vizio motivazionale sono state ritenute inammissibili o comunque non idonee a sovvertire una valutazione di merito sulla scientia decoctionis.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle revocatorie fallimentari contro banche, la scientia decoctionis può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su circostanze concrete, convergenti e logicamente coerenti.
- La qualità di operatore bancario qualificato non prova da sola la conoscenza dello stato di insolvenza, ma consente di valorizzare, come massime di अनुभवienza, il dovere professionale di monitoraggio costante della posizione del cliente affidato e dei suoi bilanci.
- La mera conoscibilità dello stato di crisi non basta: occorre una conoscenza effettiva, che però può essere desunta in via presuntiva da bilanci, affidamenti, superamenti dell'accordato e dati della Centrale Rischi, se tali elementi rendono plausibile la consapevolezza dell'insolvenza.
- Non integra una doppia presunzione vietata il passaggio logico dalla conoscenza presunta dei bilanci alla conoscenza dello stato di insolvenza, quando tale passaggio costituisca una conseguenza logica unica e non una concatenazione arbitraria di inferenze.
- In cassazione non è sindacabile la rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sulla scientia decoctionis, se la motivazione è логicamente coerente e non meramente apparente.
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