Cassazione Civile, Ordinanza n. 03492/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
La controversia nasce da sei istanze di rimborso presentate da un istituto di credito per l’anno d’imposta 1983, con le quali si chiedeva il riconoscimento di un minor imponibile ai fini IRPEG e ILOR. La contribuente sosteneva, in sintesi, di aver incluso nel reddito imponibile interessi maturati su crediti di imposta che non avrebbero dovuto esservi ricompresi; di non aver indicato alcune erogazioni liberali; e di non aver operato correttamente, ai fini ILOR, il ricalcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi alla luce di una risoluzione ministeriale. Dopo il rigetto in primo grado e un accoglimento solo parziale in appello, l’Ufficio impugnava la decisione dinanzi alla Commissione tributaria centrale, censurando soprattutto la ritrattabilità della dichiarazione e l’erronea inclusione, sia al numeratore sia al denominatore del rapporto di deducibilità, degli utili da partecipazione in società. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 58 del d.P.R. n. 597/1973, sostenendo che tali utili non dovessero essere computati né nel numeratore né nel denominatore del rapporto, perché non concorrenti a formare il reddito imponibile e comunque riconducibili ai redditi esclusi o esenti rilevanti per il solo art. 58.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento già formatosi in materia di ILOR, secondo cui, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta per norme speciali vanno sottratti al numeratore del rapporto previsto dall’art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597/1973, in deroga alla regola di coincidenza tra base imponibile IRPEG e base imponibile ILOR. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la regione Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura viene formulata come violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 1 e 58 d.P.R. n. 597/1973
L’art. 58 disciplina il rapporto di deducibilità degli interessi passivi; la Corte ribadisce che, ai fini ILOR, i redditi esenti per norme speciali incidono sul numeratore del rapporto di deduzione, secondo una presunzione assoluta.
art. 4 d.P.R. n. 599/1973
La regola di coincidenza tra base imponibile IRPEG e base imponibile ILOR è richiamata come regola generale derogata dall’art. 58 per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi.
Massime di principio
- In tema di ILOR, ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi sul reddito d’impresa, i redditi esenti per norme speciali devono essere sottratti al numeratore del rapporto previsto dall’art. 58 d.P.R. n. 597/1973, anche se ciò deroga alla coincidenza tra base imponibile IRPEG e ILOR.
- L’art. 58 d.P.R. n. 597/1973 opera come presunzione assoluta nella determinazione della quota di interessi passivi deducibili, imponendo di rapportare i ricavi e i proventi imponibili all’ammontare complessivo dei ricavi e proventi, comprensivo anche di quelli che danno luogo a redditi esenti.
- Quando esiste un orientamento già consolidato sulla corretta interpretazione della norma fiscale applicabile, il ricorso che si conformi a tale orientamento è fondato e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia.
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