Cassazione Penale, Sentenza n. 31009/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto in espiazione della pena aveva chiesto di essere autorizzato a recarsi a lavorare presso l'esercizio commerciale di tessuti e abbigliamento di cui era titolare, dal lunedì al sabato. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la nuova istanza ex art. 666, comma 2, c.p.p. perché ritenuta mera riproposizione di una precedente domanda, già rigettata il 2.12.2025. Con un unico motivo di ricorso, il difensore lamentava che la seconda istanza non fosse identica alla prima, poiché conteneva plurimi elementi di novità in fatto e in diritto: produzione documentale integrativa sulla composizione del nucleo familiare, sulla titolarità dell'esercizio commerciale e sulla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; inoltre, il decorso di ulteriore tempo di espiazione avrebbe dovuto valorizzarsi in chiave rieducativa e rispetto all'aggravamento della condizione di indigenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza emessa dal magistrato di sorveglianza. Ha osservato che la prima domanda era già stata respinta per incompatibilità dell'attività lavorativa con il regime detentivo, in coerenza con l'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., richiamante l'art. 284 c.p.p., e che gli elementi indicati come nuovi erano irrilevanti perché estranei alla precedente decisione o comunque non specificamente dedotti nella seconda richiesta. Ha inoltre rilevato che le censure del ricorso non erano correlate alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
consente di dichiarare inammissibile l'istanza quando essa sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata, priva di reali elementi nuovi o rilevanti.
art. 47-ter, comma 4, ord. pen.
richiama l'art. 284 c.p.p. e impone di valutare la compatibilità dell'autorizzazione al lavoro con le esigenze contenitive della misura detentiva domiciliare.
art. 284 cod. proc. pen.
è il parametro richiamato dalla disciplina dell'art. 47-ter, comma 4, ord. pen. per verificare la compatibilità dell'autorizzazione con le esigenze restrittive della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile l'istanza che riproduca una precedente domanda già rigettata quando non introduca elementi davvero nuovi, pertinenti e idonei a incidere sulla valutazione già compiuta.
- La novità allegata deve essere concreta e rilevante rispetto alla specifica ragione del precedente rigetto: elementi che attengano a profili mai contestati o già implicitamente irrilevanti non impediscono la declaratoria di inammissibilità.
- Nel controllo sull'autorizzazione al lavoro del detenuto domiciliare occorre verificare la compatibilità dell'attività esterna con le esigenze contenitive della misura, non potendo il giudice prescindere dal parametro normativo richiamato.
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; motivi non correlati alle argomentazioni decisive conducono all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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