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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42476/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione del PM e rigettato l'istanza di estinzione della pena pecuniaria. Il ricorrente ha sostenuto che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria (art. 173 c.p.) doveva essere fatto decorrere dallo spirare del termine di 60 giorni fissato dalla sentenza divenuta irrevocabile per adempiere all'obbligo di demolizione (quindi dal 17/9/2011), e non dalla data del provvedimento formale di revoca della sospensione condizionale; perciò la pena pecuniaria si era estinta il 17/9/2016. Denuncia violazione degli artt. 172 e 173 c.p., degli artt. 27 e 111 Cost. e degli artt. 5 e 6 CEDU, oltre a vizi di motivazione e travisamento della prova relativamente alla data di iscrizione a ruolo dell'ammenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha affermato che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e al comma 5 dell'art. 172 c.p., il termine per la prescrizione in caso di pena subordinata a condizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (qui: lo spirare dei 60 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, il 17/9/2011) e non dal giorno in cui è adottato il provvedimento formale di revoca della sospensione. Di conseguenza la pena pecuniaria è risultata prescritta per il decorso del termine di cinque anni (art. 173 c.p.) e la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando estinta la pena pecuniaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2011 (artt. 44, 64, 65, 71, 83, 95)

    Norme relative ai reati edilizi per i quali il ricorrente era stato condannato; in sentenza servono a ricostruire la fattispecie originaria ma non incidono sul calcolo della prescrizione.

  • art. 172 cod. pen.

    Il comma 5 stabilisce che se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata; la Corte lo interpreta come principio che fissa il dies a quo nella data in cui la condizione viene meno (qui: scadenza dei 60 giorni).

  • art. 173 cod. pen.

    Fissa il termine di prescrizione della pena pecuniaria (cinque anni nel caso concreto); la Corte ha applicato tale termine contando dal dies a quo corretto ex art. 172.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la vicenda processuale è stata inquadrata come opposizione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di dichiarare la prescrizione della pena senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di merito; la Corte ha applicato questa facoltà per annullare senza rinvio l'ordinanza e dichiarare l'estinzione.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 2 del 30/10/2014 (Rv. 261399)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di revoca di benefici, la prescrizione si determina facendo riferimento al momento in cui per legge sono maturate le condizioni che hanno portato alla revoca e non al momento in cui viene adottato il provvedimento formale di revoca; principio fatto proprio dalla Corte nel caso in esame.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 3 n. 15589/2019 e n. 25933/2020)

    Precedenti che hanno affermato che il termine decorre dal giorno entro cui l'interessato avrebbe potuto ottemperare alla condizione (es.: demolizione), confermando l'orientamento seguito nella sentenza.

  • Costituzione (artt. 27 e 111)

    Richiamati dal ricorrente in ragione dei principi di proporzionalità della pena e garanzia del giusto processo; la Corte ha considerato tali profili ma ha ritenuto prevalente l'interpretazione normativa che fa decorrere il termine dalla verifica della condizione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 5 e 6)

    Evocate per contestare l'incertezza derivante dall'eventuale dipendenza dall'attività del PM; la Corte ha risolto l'ambiguità interpretando la norma a tutela della certezza del diritto fissando il dies a quo nella data del verificarsi della condizione.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione di una pena è subordinata a una condizione, il decorso del termine per la prescrizione inizia dal giorno in cui la condizione si è verificata o è venuta meno (es.: scadenza del termine per adempiere), non dal giorno in cui viene formalmente disposto un provvedimento di revoca.
  • Se la prescrizione può essere dichiarata senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione della pena (art. 620 c.p.p.).
  • I provvedimenti amministrativi o giudiziali di revoca che hanno natura puramente dichiarativa non devono influire sul calcolo del dies a quo della prescrizione se la perdita del beneficio è già intervenuta per legge alla scadenza di un termine.
  • In casi analoghi è essenziale calcolare con precisione la data di verificazione della condizione che sospende l'esecuzione per valutare l'eventuale estinzione per prescrizione delle pene pecuniarie.
  • L'interpretazione che fissi il dies a quo nella data di verificazione della condizione tutela il principio di legalità e la certezza del diritto, evitando che l'effettiva durata della responsabilità dipenda dalla maggiore o minore solerzia dell'azione pubblica.

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