Ordinanza n. 92/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 24 novembre 2025, n. 29-1876, recante criteri di tracciabilità per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale con cui sono state introdotte prescrizioni per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la complessità delle questioni prospettate e la previsione, nella deliberazione, di una successiva definizione delle modalità operative per la comunicazione preventiva e la registrazione delle utilizzazioni in campo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché difettava il periculum in mora, requisito essenziale per la concessione della sospensione. La deliberazione non era ancora operativa: la Direzione regionale Agricoltura e Cibo doveva infatti definire le modalità concrete per la comunicazione preventiva e la registrazione delle utilizzazioni in campo, circostanza confermata in udienza dalla Regione. Il Collegio non ha svolto, nella fase cautelare, un approfondito esame del merito, ritenuto incompatibile con la natura interinale della decisione, in considerazione della complessità delle questioni. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della seconda sezione per la fissazione dell'udienza di merito. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato, in concreto, sull'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede anche il periculum in mora; quando l'atto impugnato non è ancora operativo e la sua concreta efficacia dipende dall'adozione di successive modalità attuative, tale requisito può ritenersi insussistente.
- La complessità delle questioni di merito può giustificare il rinvio dell'approfondito scrutinio di legittimità alla fase di merito, senza che il giudice cautelare debba definirle integralmente quando difetti comunque il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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