Ordinanza n. 754/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del decreto di revoca del nulla osta prot. n. RM5608255820B202002/08/2025 del 2 agosto 2025, relativo al nulla osta P-RM/L/Q/2023/102801, rilasciato in data 2 maggio 2023, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente concesso in favore del lavoratore -OMISSIS-; 2. del decreto di revoca del nulla osta prot. n. RM5608252141B202002/08/2025 del 2 agosto 2025, relativo al nulla osta P-RM/L/Q/2023/102688, rilasciato in data 2 maggio 2023, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente concesso in favore del lavoratore -OMISSIS-; 3. del decreto di revoca del nulla osta prot. n. RM5608254823B202002/08/2025 del 2 agosto 2025, relativo al nulla osta P-RM/L/Q/2023/102757, rilasciato in data 2 maggio 2023, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente concesso in favore del lavoratore -OMISSIS- 4. del decreto di revoca del nulla osta prot. n. RM5608252141B202002/08/2025 del 2 agosto 2025, relativo al nulla osta P-RM/L/Q/2023/102654, rilasciato in data 2 maggio 2023, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente concesso in favore del lavoratore -OMISSIS-; 5. del decreto di revoca del nulla osta prot. n. RM5608252141B202002/08/2025 del 2 agosto 2025, relativo al nulla osta P-RM/L/Q/2023/102723, rilasciato in data 2 maggio 2023, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente concesso in favore del lavoratore -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla domanda cautelare, poiché i provvedimenti di revoca impugnati erano stati annullati in autotutela dall'Amministrazione e alle parti era stato notificato un nuovo preavviso di revoca. La decisione non definisce la domanda principale di annullamento né affronta la possibile inammissibilità del ricorso collettivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: cinque decreti prefettizi di revoca di nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cinque decreti del 2 agosto 2025 con cui sono stati revocati altrettanti nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 2 maggio 2023 in favore di lavoratori stranieri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L'Amministrazione ha riferito di avere annullato in autotutela i provvedimenti di revoca impugnati e di avere notificato alle parti, il 28 gennaio 2026, un nuovo preavviso di revoca. Il TAR ha lasciato impregiudicata la questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata dichiarata priva di interesse sopravvenuto in ragione dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento è portato a conoscenza delle parti, poiché viene meno l'utilità concreta della sospensione cautelare dell'atto.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta necessariamente la definizione della domanda principale di annullamento, se il giudice si limita a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla cautela può essere dichiarata anche lasciando impregiudicata una distinta questione processuale, quale la possibile inammissibilità di un ricorso collettivo.
Come è indicizzato
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