Cassazione Penale, Sentenza n. 12619/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le sentenze indicate nella sua istanza: 1) sentenza GUP Tribunale di Pistoia del 20/01/2014 (parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze 22/06/2016, irrevocabile 10/10/2018) e 2) sentenza GUP Tribunale di Varese del 25/03/1998 (parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano 02/11/1998, irrevocabile 18/12/1998). La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di continuazione motivando il rigetto con riferimento all'intera vicenda criminale del Verdicchio (reati anteriori e successivi al periodo considerato), alla diversità dei luoghi delle rapine, alla presenza di complici diversi e ai periodi di detenzione come elementi ostativi. Ha però accolto l'istanza di rideterminazione della data di interruzione del primo cumulo parziale e ha rideterminato la pena complessiva. Verdicchio ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo l'impugnante la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza della continuazione limitandosi alle sole sentenze indicate nell'istanza e adottando i criteri giurisprudenziali per la ricostruzione induttiva di una volontà criminosa unitaria; inoltre la Corte non avrebbe considerato correttamente gli elementi nuovi e i precedenti principi affermati dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale ha errato sia sul piano logico che sul piano giuridico: ha analizzato tutta la 'carriera' criminale dell'imputato invece di limitarsi ai soli reati indicati nell'istanza e non ha applicato correttamente i criteri giurisprudenziali per accertare la continuazione (valutazione induttiva della volontà criminosa, considerando indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.). La motivazione della Corte d'appello è stata definita manifestamente illogica poiché ha escluso la continuazione per motivi non pertinenti (diversità dei luoghi, presenza di complici differenti, precedenti reati anteriori e posteriori, periodi di detenzione) che non potevano sostituire l'analisi richiesta dall'art. 81 c.p. e dalla giurisprudenza. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione, comma finale)
La Corte ricorda che l'accertamento della continuazione richiede una valutazione ex post della esistenza di una volontà criminosa unitaria, ricostruibile induttivamente con elevata probabilità. La valutazione deve riguardare i reati specificamente indicati nell'istanza di continuazione e stabilire se, al momento del reato più risalente tra quelli richiesti, l'agente avesse programmato le successive condotte almeno nelle loro linee essenziali.
artt. 623, 627 comma 3, 666 e 671 cod. proc. pen.
Gli artt. evocati sono stati richiamati dal ricorrente in relazione ai tentativi di rinnovazione istruttoria e ad aspetti procedurali dell'istanza. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non si sia confrontata adeguatamente con gli elementi nuovi prodotti, disattendendo i principi procedurali richiamati e le obbligazioni di motivazione e di verifica richieste dalla legge processuale.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità citata come principio guida che elenca gli indicatori utili a individuare la programmazione unitaria: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalita della condotta, sistematicita e abitudini programmate di vita, e la considerazione che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Giurisprudenza citata per il principio che, sebbene ciascun indice preso singolarmente non sia decisivo, la presenza di una pluralita di indici consente di formulare un giudizio di maggiore probabilita o di spiccata verosimiglianza circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Cass. sent. n. 49873/2019
Sentenza richiamata dalle parti e dalla Corte territoriale come riferimento sui criteri per il riconoscimento della continuazione; la Cassazione ha rilevato che gli orientamenti espressi in tale pronuncia dovevano essere adeguatamente considerati e applicati dalla Corte d'appello nel riesame.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla continuazione il giudice deve valutare solo i reati indicati nell'istanza e non l'intera carriera criminale dell'imputato.
- L'accertamento della continuazione e' induttivo: si ricerca la probabilita' che al momento del primo reato richiesto l'autore avesse programmato i reati successivi almeno nelle linee essenziali.
- Gli indicatori utili sono piu' d'uno e vanno valutati nella loro complessita': omogeneita' delle azioni e del bene giuridico, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicita', partecipazione e ruoli dei complici, finalita comune.
- La mera diversita' dei luoghi, la presenza di complici diversi o l'esistenza di reati anteriori o successivi non escludono di per se' la continuazione; occorre valutare se tali elementi siano compatibili o meno con una programmazione unitaria.
- I periodi di detenzione non sono automaticamente efficaci ad interrompere una programmazione gia' esistente; il giudice deve motivare specificamente l'incidenza della carcerazione sulla pianificazione criminale.
- Il giudice deve confrontarsi espressamente con gli elementi nuovi posti dall'istanza e con la giurisprudenza rilevante; omessa o illogica motivazione puo' determinare annullamento e rinvio.
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