Cassazione Civile, Ordinanza n. 19158/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di reclamo articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7 l. fall., delle preleggi e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento non potesse fondarsi su una comunicazione di notizia di reato secretata, poiché ciò impedirebbe di verificare i presupposti della richiesta e comprometterebbe il diritto di difesa, anche perché il procedimento penale poteva riguardare un terzo poi innocente. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5 l. fall., omessa o errata valutazione di fatti decisivi e motivazione apparente della sentenza, contestando la ricostruzione dell'insolvenza come strutturale e non temporanea; la ricorrente ha richiamato elementi economici ritenuti idonei a escludere l'insolvenza, quali canoni di affitto d'azienda, rateizzazioni ottenute, rottamazione di cartelle, crediti verso società collegate e prospettate operazioni di conversione dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 7 l. fall. attribuisce al pubblico ministero legittimazione a richiedere il fallimento ogni volta che abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, senza che sia necessario che il procedimento da cui emerge l'insolvenza riguardi direttamente il debitore e senza che assuma rilievo decisivo il carattere secretato del fascicolo, essendo sufficiente la comunicazione di notizia di reato ricevuta dal p.m. Ha ritenuto inoltre infondato, nella parte concernente la motivazione, e inammissibile per il resto, il secondo motivo: la sentenza d'appello non era affetta da motivazione apparente, avendo esaminato le censure e la documentazione rilevante; le ulteriori doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione della crisi economico-patrimoniale della società, valutazione non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione al procuratore anticipatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento sussiste quando l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; non è necessario che il procedimento da cui emerge l'insolvenza riguardi direttamente il debitore e la notizia può provenire anche da comunicazioni ricevute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
art. 12 delle preleggi
La censura lo richiamava in relazione all'interpretazione della disciplina, ma la Corte ha respinto il motivo sulla base dell'interpretazione consolidata dell'art. 7 l. fall.
art. 24 Cost.
La Corte non ha ravvisato lesione del diritto di difesa, poiché la legittimazione del pubblico ministero e l'utilizzo della notitia decoctionis non dipendono dalla conoscibilità integrale del fascicolo secretato da parte del debitore.
L'insolvenza va valutata in base a una situazione di incapacità strutturale e non meramente temporanea di far fronte regolarmente alle obbligazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a rimettere in discussione tale apprezzamento di merito.
art. 36089/22
Richiamata per affermare che una censura che mira sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito è inammissibile in cassazione.
Cass., sez. un., n. 642/15
La motivazione che riproduca il contenuto di altri atti o provvedimenti non è nulla se le ragioni della decisione sono comunque chiaramente riferibili al giudice e risultano univoche ed esaustive.
Cass. n. 16504/19
La sentenza di appello non è nulla per difetto di motivazione quando ripercorra i medesimi passaggi logico-argomentativi della decisione di primo grado e confuti le censure mosse alla sentenza appellata.
Cass., sez. un., n. 9409/13
Richiamata come precedente sulla legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sulla base della notitia decoctionis acquisita istituzionalmente.
Cass. n. 10679/14
Richiamata per il medesimo principio sulla legittimazione del pubblico ministero.
Cass., sez. un., n. 31999/22
Richiamata per il medesimo orientamento sulla legittimazione del pubblico ministero e sull'ampio flusso informativo verso la procura.
Cass. n. 3572/23
Richiamata per confermare l'orientamento consolidato sulla legittimazione del pubblico ministero.
Cass. n. 20400/17
Richiamata per affermare che il pubblico ministero può chiedere il fallimento anche se la notitia decoctionis emerge in un procedimento penale avente ad oggetto soggetti diversi dal debitore.
Cass. n. 26407/21
Richiamata nel medesimo senso della legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento.
Cass. nn. 27670, 27671 e 27675/22
Richiamate per affermare che la decozione può emergere anche da procedimenti iscritti nel registro degli atti non costituenti reato.
Massime di principio
- La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sussiste ogni volta che l'organo abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, anche se proveniente da un procedimento penale riferito a soggetti diversi dal debitore o da atti non costituenti reato.
- Ai fini dell'iniziativa del pubblico ministero non è necessario che il procedimento nel quale emerge l'insolvenza riguardi direttamente l'imprenditore poi fallito; ciò che rileva è l'acquisizione istituzionale dell'informazione sull'insolvenza.
- La secretazione del fascicolo da cui proviene la notizia di reato non esclude di per sé la legittimazione del pubblico ministero, quando la decisione poggi sulla comunicazione di notizia di reato e non sull'accesso al contenuto integrale degli atti secretati.
- La motivazione della sentenza non è nulla se riproduce o ricalca quella di primo grado, purché le ragioni della decisione siano chiaramente riferibili al giudice di appello e la sentenza confuti le censure dedotte nel gravame.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di riesame del merito, specie quando il giudice di merito abbia già valutato gli elementi economico-patrimoniali rilevanti ai fini dell'insolvenza.
- Lo stato di insolvenza va apprezzato come incapacità strutturale e non meramente temporanea di adempiere regolarmente le obbligazioni, tenendo conto della complessiva sproporzione tra debiti e attivo e della concreta idoneità delle risorse prospettate a farvi fronte.
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