Cassazione Penale, Sentenza n. 32923/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., la sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso avverso la conferma della confisca di prevenzione disposta nei confronti di Calcedonio Di Giovanni. Denuncia: (i) violazione e errata interpretazione delle norme transitorie per il calcolo della durata del sequestro/termine perenzione (riferimento alla riforma 2017 e alla disciplina anteriore), (ii) errore di fatto nel calcolo delle sospensioni e nella valutazione del rinvio d'udienza (sostegno che il rinvio fosse dovuto a inderogabili esigenze difensive e non lieve rinvio per semplice memoria), (iii) vizio più generale sull'improcedibilità dell'uso del ricorso straordinario per errore di fatto in materia di misure di prevenzione e richiesta, in via alternativa, di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'impossibilità di ottenere rimedi efficaci per errori di fatto nella confisca definitiva.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è limitato (soprattutto) alle sentenze di condanna e non è ammissibile avverso decisioni della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione (decisioni inoppugnabili ex art. 591, comma 1, lett. b, c.p.p.). La Corte ha ritenuto che non si tratti di un errore percettivo ma di valutazioni di diritto e di interpretazione normativa, e che la disciplina transitoria applicabile al caso fosse quella di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011; inoltre ha condiviso la valutazione della Corte di merito circa i periodi di sospensione rilevanti ai fini della perenzione e la legittimità dei rinvii considerati. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Limita il ricorso straordinario per errore di fatto; la giurisprudenza applica tale rimedio in modo restrittivo, escludendone l'ammissibilità contro decisioni della Corte di cassazione e, di regola, in materia di misure di prevenzione
art. 7 I. 1423/1956
Norma storica sulla revocabilità delle misure di prevenzione; richiamata dalla difesa come fonte di possibilità di revoca/revisione, ma la Corte segnala che la disciplina attuale è rimodulata nel Codice antimafia e nella giurisprudenza
art. 28 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Prevede la revocazione della confisca per fatti sopravvenuti che ne privino il fondamento; la Corte osserva che questo rimedio ha ambiti e limiti ben circoscritti e non copre in modo generalizzato ogni errore di fatto
art. 24 d.lgs. 159/2011
Disciplina i termini di durata e sospensione relativi alle misure; la Corte ha applicato le disposizioni che richiamano l'art. 304 c.p.p. per valutare le sospensioni e le esclusioni dalla sospensione dei termini
art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011
Norma transitoria richiamata quale disposizione applicabile al caso, escludendo la perdita di efficacia della confisca per procedimenti nei quali la proposta di applicazione era già stata formulata alla data di entrata in vigore
art. 304, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la sospensione dei termini processuali per determinati casi (es. termini di custodia cautelare); la Corte ha usato questo richiamo per decidere quali rinvii/sospensioni fossero efficaci ai fini della perenzione
art. 36 L. 16/2017 (norma transitoria sulla riforma 2017)
Citata dalla difesa come norma che avrebbe limitato l'applicazione di modifiche ai procedimenti pendenti; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla disciplina transitoria effettivamente applicabile nel caso
art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inoppugnabilità di talune decisioni della Cassazione; la giurisprudenza invocata dalla Corte limita l'ammissibilità del ricorso straordinario contro pronunce di Cassazione in materia di prevenzione
Articoli costituzionali rilevati (es. artt. 3, 24, 27, 42, 111, 117 Cost.) e norme CEDU citate dalla difesa
Richiamati dalla difesa per una questione di legittimità costituzionale e di conformità alla CEDU; la Corte li dichiara manifestamente irrilevanti in questa sede perché la questione sollevata è di interpretazione normativa non di errore percettivo
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio interpretato restrittivamente: è generalmente ammissibile contro sentenze di condanna ma non contro le pronunce della Corte di cassazione, soprattutto in materia di misure di prevenzione, le quali sono spesso considerate inoppugnabili.
- Per le misure di prevenzione patrimoniali l'insieme dei rimedi disponibili (revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011, istituti ricostruttivi evinti dall'art. 7 I. 1423/1956 e dalla giurisprudenza) ha ambiti precisi; l'errata qualificazione dell'errore come 'errore di fatto' non vale automaticamente a far operare il ricorso straordinario.
- Nelle contestazioni su termini e perenzione della confisca è cruciale individuare quale norma transitoria si applica: se alla data di entrata in vigore di una novella sia già stata formulata la proposta di applicazione, spesso le novità non si applicano al procedimento pendente (attenzione all'art. 117 d.lgs. 159/2011 e alle specifiche transitorie).
- I rinvii d'udienza disposti per esigenze della difesa non sono automaticamente causa di sospensione utile ai fini della perenzione: occorre provare che il differimento fosse giustificato da inderogabili esigenze difensive rilevanti ai fini del riequilibrio del contraddittorio.
- Se la controversia riguarda interpretazioni normative o questioni di diritto (e non un errore percettivo facilmente dimostrabile), la probabilità di inammissibilità del ricorso straordinario aumenta; per contestazioni fattuali profonde è preferibile agire con i rimedi previsti dal Codice antimafia o con l'impugnazione nei gradi e termini opportuni.
- In casi simili è raccomandabile documentare in modo dettagliato il presunto errore di fatto nel processo di merito e valutare in via preliminare la strategia rimediale (revocazione, impugnazioni, eventuale questione di legittimità costituzionale) perché la Cassazione e la giurisprudenza di legittimità richiedono rigore nella distinzione tra errori percettivi e valutazioni giuridiche.
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