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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49714/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione di tre sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Brindisi (30/03/2011, 26/04/2012, 12/06/2012) sostenendo che era sopravvenuta la prova della cessazione dell'efficacia, all'epoca dei reati, della misura di prevenzione (richiamando l'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956). Ha richiamato un decreto del Tribunale di Taranto del 28/11/2017 che avrebbe dichiarato l'integrale esecuzione, con efficacia dalla data del 19/11/2010, della sorveglianza speciale disposta con il decreto n. 101/2007; secondo il ricorrente ciò renderebbe inconciliabili i fatti su cui si sono fondate le condanne.

La decisione

La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del 28/11/2017 fosse, al massimo, una "prova nuova" sopravvenuta e non una sentenza penale irrevocabile che stabilisse fatti inconciliabili con quelli accertati nelle condanne. Inoltre ha osservato che le sentenze di condanna avevano accertato violazioni di prescrizioni riferite ai provvedimenti indicati come n. 74/2006 (emessi rispettivamente il 30/04/2007, 26/04/2007 e 24/06/2007) e non al decreto n. 101/2007; fattore non contestato dal ricorrente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • legge n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2

    Norma rilevata come riferita all'efficacia delle misure di prevenzione; il ricorrente sosteneva che la cessazione dell'efficacia alla data dei reati avrebbe inciso sulla validità delle condanne. La Corte però ha ritenuto che l'evento denunciato non costituisse una sentenza irrevocabile che creasse un conflitto di giudicati.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di revisione, in particolare la lettera a) quando i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile. La Corte ha interpretato la norma nel senso che occorre un conflitto di giudicati vero e proprio, non la produzione di una prova sopravvenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o improcedibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • C. Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al profilo di colpa connesso all'irritualità dell'impugnazione; secondo il principio indicato la Corte può applicare sanzioni per impugnazioni manifestamente infondate o irriguardose delle regole processuali.

Massime di principio

  • La revisione per "inconciliabilità dei giudicati" ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. richiede l'esistenza di un'altra sentenza penale irrevocabile che stabilisca fatti contrastanti con quelli che hanno fondato la condanna: non è sufficiente l'emergere di un atto o decreto successivo che costituisca solo "prova nuova".
  • Un decreto che dichiara l'esecuzione o la cessazione dell'efficacia di una misura di prevenzione può costituire prova sopravvenuta, ma per ottenere la revisione occorre dimostrare la sua decisività e l'incompatibilità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili con quanto stabilito in detta sentenza/decreto.
  • È essenziale verificare con precisione quali provvedimenti (numeri e date) sono stati considerati nei giudizi originari: se le condanne accertano violazioni di prescrizioni riferite a provvedimenti diversi, un decreto successivo relativo ad altro provvedimento potrebbe non incidere sulle statuizioni di condanna.
  • Il ricorrente che propone domanda di revisione deve affrontare e confutare i dati di fatto registrati nelle sentenze impugnate; l'omissione di un confronto puntuale con tali dati rende la richiesta debole e potenzialmente inammissibile.
  • La presentazione di istanze manifestamente infondate o procedimentalmente irregolari può comportare la condanna alle spese e sanzioni (anche la somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale.

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