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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta docente o di strumento equipollente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 ottobre 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, affinché il ricorrente potesse utilizzarla nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è stata notificata il 7 novembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 agosto 2025. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso senza adempimento. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era definitiva, esecutiva e rimasta ineseguita, mentre l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, quanto all'attribuzione del contributo alla formazione mediante carta docente o strumento equipollente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, stabilendo che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, avvalendosi, ove occorra, delle strutture organizzative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per l'attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e imposto all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni processuali civili richiamate.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento dell'esistenza di un titolo giudiziale definitivo e dell'inesecuzione dell'obbligo in esso contenuto consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione soccombente l'adozione degli atti necessari a dare completa esecuzione al giudicato.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita in giudizio, non contesta specificamente l'inadempimento dedotto dal creditore del giudicato, tale mancata contestazione, unitamente alla documentazione prodotta, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega e di coordinamento con le strutture amministrative competenti; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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