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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto all'Istituto religioso l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, ritenendo sufficiente la sua qualifica di ONLUS. Ha sostenuto che l'esenzione non deriva automaticamente dalla natura religiosa o dalla qualifica di ONLUS dell'ente, ma richiede la prova che l'immobile sia utilizzato esclusivamente per attività non commerciali. Secondo il Comune, l'attività sanitaria svolta dall'Istituto, anche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dietro pagamento di corrispettivi, doveva essere valutata concretamente per verificare la sua natura commerciale. È stato inoltre contestato il mancato rispetto dell'onere della prova gravante sul contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza favorevole all'Istituto religioso e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: non basta che l'immobile appartenga a un ente religioso o a una ONLUS, essendo necessario dimostrare che esso sia destinato esclusivamente ad attività esenti e che tali attività siano svolte, in concreto, senza modalità commerciali. L'onere di provare tali condizioni grava sull'ente che invoca l'esenzione. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare concretamente le modalità di utilizzo degli immobili e dell'attività sanitaria svolta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione è subordinata alla destinazione degli immobili allo svolgimento di attività di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione e altre attività equiparate, secondo le condizioni previste dalla legge.

    L'esenzione ICI non opera automaticamente in base alla natura dell'ente proprietario, ma richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo. L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività esenti, svolte concretamente con modalità non commerciali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    La norma disciplina i termini di decadenza per l'accertamento ICI. La questione della decadenza era stata sollevata dall'Istituto, ma la decisione della Cassazione si è concentrata principalmente sui requisiti dell'esenzione e sull'onere della prova.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    La disposizione individua le attività di religione o di culto. La mera natura ecclesiastica dell'ente non estende automaticamente l'esenzione agli immobili destinati ad attività sanitarie svolte con modalità commerciali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. e)

    La norma è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis

    La perdita o conservazione della qualifica di ente non commerciale riguarda la posizione soggettiva dell'ente e non sostituisce la verifica oggettiva delle modalità commerciali o non commerciali dell'attività concretamente svolta nell'immobile.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, come modificato

    Le modifiche normative successive all'anno oggetto di causa hanno carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non possono essere utilizzate per estendere retroattivamente l'esenzione prevista per periodi precedenti.

Massime di principio

  • La qualifica di ONLUS, ente religioso o ente non commerciale non è sufficiente, da sola, per ottenere un'esenzione fiscale sugli immobili.
  • Per l'esenzione occorre verificare concretamente che l'immobile sia utilizzato esclusivamente per una delle attività agevolate e che l'attività sia svolta senza modalità commerciali.
  • La percezione di corrispettivi, anche nell'ambito di rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, può essere rilevante per escludere l'esenzione se dimostra lo svolgimento di un'attività commerciale.
  • La destinazione degli utili a finalità sociali o religiose non elimina, di per sé, il carattere commerciale dell'attività da cui gli utili derivano.
  • L'onere di provare tutti i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca; non bastano documenti relativi alla natura giuridica dell'ente o alla sua qualificazione statutaria.
  • In situazioni analoghe occorre documentare separatamente la destinazione degli immobili, le attività concretamente svolte, le modalità di remunerazione, i rapporti con utenti e finanziatori e l'eventuale assenza di concorrenza o logica commerciale.

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