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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1501/2024 pubbl. il 05/09/2024 RG n. 1247/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando l'attivazione della Carta elettronica con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di corrispondere le somme dovute e di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attivata nel caso concreto con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato dalla sentenza presupposta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione sia stato notificato presso la sede reale dell'ente con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non contesti e non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato che impone prestazioni determinate, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione competente non comporta un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della relativa retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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