Cassazione Civile, Ordinanza n. 29048/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per Irpef, addizionali e sanzioni relative all’anno 2010, notificata via PEC in formato .pdf. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per pretesa acquiescenza derivante da una richiesta di rateazione; in appello, invece, la cartella era stata annullata per difetto di sottoscrizione digitale. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, in sintesi, che la CTR avesse annullato la cartella nonostante l’assenza di un formale disconoscimento della conformità della copia digitalizzata all’originale cartaceo; ha dedotto altresì la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo; gli altri motivi riguardavano il divieto di ius novorum in appello, l’equivalenza tra estensioni .pdf e .p7m e l’omessa pronuncia sulla sanatoria. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso aderendo alle richieste del ricorrente; il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo del ricorso dell’agente della riscossione, ritenendo fondati i rilievi sulla validità della notificazione via PEC in formato .pdf in assenza di disconoscimento della conformità e sulla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CGT-2 della Sicilia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 82 del 2005
la copia digitalizzata della cartella notificata via PEC conserva efficacia probatoria dell’originale analogico se non vi è formale disconoscimento della conformità da parte del destinatario
art. 1, lett. q), d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel motivo di ricorso per definire il documento informatico e il suo regime tecnico-probatorio
art. 156 c.p.c.
il vizio della notificazione della cartella è sanato quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come quando il contribuente propone ricorso avverso la cartella
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
il rinvio ivi contenuto alle norme dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 consente l’applicazione, in tema di notificazione della cartella, delle regole sulle notificazioni del processo civile
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
il suo rinvio alle norme del processo civile rileva nella disciplina della notificazione della cartella di pagamento
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato .pdf può essere ritenuta valida se il protocollo di trasmissione garantisce la riferibilità dell’atto al soggetto che lo invia e se il destinatario non contesta specificamente la conformità della copia informatica all’originale.
- In mancanza di un formale disconoscimento della conformità ex art. 22 d.lgs. 82/2005, il documento informatico notificato via PEC può avere efficacia probatoria pari all’originale analogico.
- Il vizio di forma della notificazione della cartella di pagamento è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto e lo ha impugnato.
- La natura sostanziale della cartella di pagamento non esclude l’applicazione delle regole processuali sulla sanatoria delle nullità quando la disciplina tributaria richiami, anche indirettamente, le norme sulle notificazioni del processo civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2025 del 03/11/2025
- ordinanza_civile · 3 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →