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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32516/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico di un dirigente scolastico assegnato a prestare servizio all'estero e, in particolare, il diritto a percepire la quota variabile della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti scolastici dal CCNL di area. La sentenza esamina la compatibilità dell'art. 48, comma 4, del CCNL 2000/2001 con la normativa primaria richiamata dal testo (artt. 658 e 29), che attribuisce al personale in servizio all'estero gli assegni previsti per il territorio nazionale, salvo diversa disposizione. Il ricorso lamenta che la clausola contrattuale collettiva abbia illegittimamente escluso, per i dirigenti scolastici all'estero, la corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione; la Corte verifica se tale disciplina derogatoria sia consentita dalla legge e conclude che, fino al sopravvenire del CCNL 7.8.2024, quell'emolumento non spettava.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva riconosciuto la parte variabile della retribuzione di posizione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda del dirigente relativa a tale voce retributiva. Dispone inoltre la compensazione integrale delle spese dell'intero processo per la novità della questione e per la soccombenza reciproca, dato che resta ferma l'altra domanda accolta nei gradi di merito e non impugnata.

Norme richiamate

  • art. 37 CCNL 2000/2001

    Lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione sono voci distinte della struttura retributiva dei dirigenti scolastici; gli "assegni" richiamati dalle norme primarie comprendono tali voci e le altre previste dal contratto collettivo, salvo diversa disposizione.

  • art. 48, comma 4, CCNL 2000/2001

    La disposizione contrattuale che limita il trattamento economico dei dirigenti scolastici in servizio all'estero è ritenuta valida e speciale, compatibile con la normativa primaria, e quindi ostativa al riconoscimento della quota variabile della retribuzione di posizione fino alla successiva contrattazione.

  • art. 2, comma 3, d. lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento economico del pubblico impiego privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva.

  • artt. 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001

    La disciplina economica del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla contrattazione collettiva di settore.

  • artt. 658 e 29

    Le disposizioni primarie richiamate consentono una deroga convenzionale in tema di assegni spettanti al personale in servizio all'estero, derogabilità che può essere esercitata dal contratto collettivo.

  • art. 31, comma 3, CCNL 7.8.2024

    La contrattazione sopravvenuta ha innovato la disciplina, prevedendo espressamente il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero, confermando che in precedenza tale previsione mancava.

  • art. 30 CCNL 7.8.2024

    Individua il fondo a carico del quale è posta la retribuzione di posizione mantenuta all'estero.

  • art. 13 CCNL 2000/2001

    È richiamato come criterio di riferimento per la definizione della misura degli assegni, criterio che presuppone una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria sul personale pubblico in servizio all'estero consente che gli assegni siano "diversamente disposti", la deroga può essere legittimamente contenuta nella contrattazione collettiva di settore, che è la fonte primaria del trattamento economico nel pubblico impiego privatizzato.
  • La retribuzione di posizione e lo stipendio tabellare sono voci autonome della retribuzione dirigenziale: la presenza di una voce nel sistema retributivo generale non implica, di per sé, che essa debba essere integralmente conservata anche in assenza della prestazione svolta nel territorio nazionale, se il contratto collettivo disciplina diversamente il regime estero.
  • La specialità della disciplina contrattuale applicabile al servizio all'estero può escludere il diritto a specifiche componenti retributive, purché la deroga sia compatibile con la legge e non risulti nulla; l'intervento della contrattazione successiva può innovare il regime, senza che ciò comporti automaticamente illegittimità della disciplina previgente.
  • Se, cassata la sentenza di merito, non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito sulla domanda sostanziale.
  • La novità della questione e la soccombenza reciproca possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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