Cassazione Civile, Ordinanza n. 00946/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Nel corso di una procedura di fallimento personale era stato venduto un immobile; la ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 26 legge fall. per chiedere la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di vendita del lotto 1, aggiudicato a terzi. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, rilevando che l'atto era stato proposto oltre il termine di decadenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il reclamo fosse stato trasmesso telematicamente il 4.10.2021, quindi entro dieci giorni dalla comunicazione informale dell'aggiudicazione ricevuta il 24.9.2021, e non il 18.10.2021 come ritenuto dal tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione del tribunale era sorretta da una ratio autonoma e assorbente: l'avviso di vendita e l'aggiudicazione risalivano comunque a oltre novanta giorni prima della proposizione del reclamo, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 26, comma 4, legge fall., che prevede il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria, indipendentemente dal termine di dieci giorni richiamato dal comma 3. Poiché il ricorso non ha censurato tale autonoma ragione decisoria, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, legge fall.
La ricorrente lo invocava come termine per proporre reclamo avverso la comunicazione dell'aggiudicazione; la Corte non affronta nel merito questa tesi perché il ricorso è inammissibile per mancata censura della ratio autonoma basata sul comma 4.
art. 26, comma 4, legge fall.
"Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria"
Costituisce una decadenza autonoma e assorbente: decorso il termine di 90 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, il reclamo non è più proponibile, a prescindere dal termine più breve del comma 3.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, poiché la ragione non attinta resta definitiva e impedisce comunque l'annullamento della sentenza.
- In materia di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato o connessi alla vendita fallimentare, il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria opera come limite massimo autonomo e inderogabile, prevalendo su eventuali termini più brevi decorrenti da comunicazioni o conoscenze successive.
- La censura di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con la specifica struttura motivazionale del provvedimento impugnato; se omette di colpire la base giuridica decisiva effettivamente posta a fondamento della decisione, il ricorso difetta di interesse ed è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00876/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00879/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00881/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00885/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00886/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →