Sentenza del 21/03/2016 n. 1619 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Intermediazione assicurativa - Analisi delle clausole contrattuale - Attività meramente promozionale - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mera attività promozionale e informativa svolta tramite il sito internet della banca non integra intermediazione assicurativa. Neppure la previsione di una remunerazione collegata al numero di polizze sottoscritte è decisiva per qualificare il rapporto come incarico di intermediazione. Di conseguenza, i compensi pagati dalla compagnia assicurativa alla banca non beneficiano dell'esenzione IVA e restano soggetti all'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dell'attività svolta dalla banca nell'ambito della commercializzazione di prodotti assicurativi. La banca sosteneva che la semplice presentazione delle polizze tramite il proprio sito internet costituisse attività di intermediazione assicurativa, con conseguente esenzione IVA dei compensi ricevuti. È stato esaminato anche il contratto, che prevedeva una remunerazione parametrata al numero di polizze sottoscritte. Tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare lo svolgimento di una vera attività di intermediazione, in assenza di attività dirette a mettere in relazione concretamente il cliente e la compagnia o a incidere sulla conclusione dei contratti.
Norme richiamate
Norme IVA sull'esenzione delle attività di intermediazione assicurativa
L'esenzione si applica soltanto quando l'attività presenta effettivamente i caratteri dell'intermediazione assicurativa; non è sufficiente una mera attività pubblicitaria, promozionale o di presentazione dei prodotti.
Disciplina dell'intermediazione assicurativa
La qualificazione dell'attività dipende dalla sua concreta natura e dalle funzioni effettivamente svolte, non soltanto dalla denominazione contrattuale o dal criterio utilizzato per determinare la remunerazione.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione beneficia dell'esenzione IVA occorre verificare le attività concretamente svolte, indipendentemente dalle etichette utilizzate nel contratto.
- La semplice pubblicità, esposizione o presentazione di prodotti assicurativi, anche attraverso il sito di una banca, non costituisce di per sé intermediazione assicurativa.
- Una remunerazione proporzionale al numero di contratti conclusi può essere un indizio del rapporto economico, ma non dimostra automaticamente l'esistenza di un'attività di intermediazione esente.
- L'esenzione IVA va interpretata restrittivamente: in caso di attività meramente promozionale o accessoria, i compensi ricevuti restano normalmente imponibili.
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